Profilo Cancellato senza Motivo? Facebook condannato.

Costa cara a Facebook la decisione di cancellare il profilo di un avvocato di Bologna che aveva “osato” assistere un cliente che si era visto, a sua volta, cancellare il profilo dalla piattaforma di Zuckerberg. Il collega ha dimostrato al Tribunale di Bologna di intrattenere su Facebook una ricca vita sociale e relazionale (con la conservazione di foto personali) e la gestione di pagine specializzate.

Facebook ha eliminato tutto il materiale e quindi non è stato nemmeno in grado di prendere posizione sul motivo dell’ avvenuta cancellazione.

Secondo il Tribunale di Bologna “La gratuità della prestazione non consente di assumere che l’utente, consentendo l’utilizzo e la diffusione dei propri messaggi e contenuti, non fornisca una prestazione che è, anch’essa, suscettibile di valutazione economica.”

Sempre secondo il Tribunale la cancellazione del profilo Facebook (specie se molto attivo come quello in questione) provoca un danno irreversibile alla vita relazionale, liquidato equitativamente in € 10.000 per il profilo ed € 1.000 per ciascuna delle pagine cancellate (Tribunale di Bologna, ordinanza 10 marzo 2021)

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Selvatici: è Colpa del Comune se non ha apposto la Segnaletica

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 15 ottobre 2020 n. 1759, est. Zardi. Il Comune, proprietario della strada, è responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni occorsi al conducente che sia incappato in un animale selvatico, se abbia omesso di apporre la segnaletica di pericolo.

Il preventivo di riparazione di un mezzo, se confermato in causa dall’ emittente in sede di prova testimoniale, può rappresentare adeguata prova dell’ entità del danno patito “compresa l’ IVA che, indipendentemente dall’ effettiva esecuzione delle riparazioni, costituisce una componente necessaria della valutazione”. Scarica la sentenza:

Accertamento Strumentale: il Tribunale di Modena si allinea alla Cassazione

Riceviamo dal collega Avv. Pietro Caputo e volentieri pubblichiamo

Tribunale di Modena, sentenza 29 ottobre 2019 n. 1.663, est. dott.ssa Cortelloni.  L’ art. 139 C.d.A. così come riformulato dall’ art. 1 comma 17 L. 4 agosto 2017 n. 124, deve interpretarsi, sulla scorta delle decisioni della Cassazione, nel senso che l’ accertamento del danno biologico permanente di lieve entità deve avvenire mediante gli ordinari criteri medico leali (criterio visivo e/o clinico e/o strumentale) fra loro non gerarchicamente ordinati, ma selezionati in base alle circostanze del caso concreto.

Scarica la sentenza: Tribunale di Modena 166319

Spese di Riparazione: risarcibili anche oltre il Costo di un Mezzo nuovo

Tribunale di Bologna, sentenza 27 settembre 2019, n. 20.678 est. Iovino. Una differenza esigua (nella specie, € 900) fra riparazione del mezzo incidentato e rottamazione/valore commerciale non giustifica la riduzione del risarcimento perché l’ utilità del veicolo non si esaurisce staticamente nel solo corrispettivo economico del valore di mercato, ma assomma su di sé anche l’ utilità pratica e concreta che da esso può trarre il proprietario, anche in termini di maggior comfort e affezione.

Le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal danneggiato possono essere riconosciute qualora l’ operato del difensore sia stato utile, dapprima, nel gestire correttamente, sotto il profilo tecnico, l’ istruzione della posizione risarcitoria e, in seguito, ad illustrare le ragioni del danneggiato (anche se accolte solo in sede giudiziale).

Scarica la sentenza: Tribunale di Bologna, Iovino, 20.678/19

La Responsabilità Medica dell’ Ortopedico

 

Abbiamo il piacere di presentare il volume “La Responsabilità Medica dell’ Ortopedico” curato dal Prof. Antonio Vasapollo. Il volume, che affronta in maniera scientifica le tematiche della specificità della figura dell’ ortopedico, contiene una sezione dal taglio pratico curata dall’ Avv. Marco Bordoni, che si sofferma, in particolare, sul ruolo dell’ Avvocato nel consigliare alla vittima di malasanità il miglior percorso risarcitorio.
Fra le situazioni poco invidiabili che la sorte può riservare a ciascuno, quella della vittima di malasanità è certamente una delle più gravose: colpito nel corpo dall’ esito infausto di una procedura medica e deluso da un professionista cui aveva affidato quanto di più prezioso (il bene salute !) il paziente cerca nell’ Avvocato almeno la soddisfazione di vedere compensato economicamente il danno patito. Incarico di grande responsabilità, che il legale non può assolutamente deludere.

L’ intervento curato dall’ Avv. Bordoni intende fornire ai colleghi che vogliano offrire la propria assistenza alle vittime della malasanità, un utile vademecum pratico finalizzato a segnalare ostacoli e opportunità al fine di portare a termine il proprio incarico nel rispetto sia della norma che dei doveri umani e deontologici che la delicatezza della situazione impone.

Non è Frazionamento quando Cessionario e Danneggiato intentano Processi separati

Tribunale di Bologna, sentenza 21 febbraio 2018, n. 20.179, est. Benini. Se è vero che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto contrattuale frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, è altresì vero che tale frazionamento deve essere ‘abusivo’ nel senso che deve intervenire senza alcuna apprezzabile ragione (cfr. cass.18810/16). Nel caso di specie la XXX ha ceduto il proprio credito relativo ai danni materiali alla Società RRR, la quale ha agito poi in giudizio.
E’ prassi ormai usuale per un carrozziere (così come per altri operatori professionali attivi nel settore) ottenere dal proprio cliente-danneggiato, al posto del pagamento, la titolarità del credito risarcitorio connesso alle prestazioni fornite. Detta soluzione, quando svolta in maniera incontrollata (per esempio con diverse e plurime cessioni parziali del credito) può indubbiamente comportare delle storture, ma non può -di per sé- essere considerata abusiva, come ritenuto dal Giudice di Pace. Nel caso di specie la danneggiata ha ceduto, in una unica soluzione, il proprio credito per i danni derivati alla vettura in data 25 novembre 2013, quando non erano ancora decorsi i termini per esercitare l’azione ex art.145 C.d.A. La RRR ha tempestivamente agito in giudizio, vedendosi riconosciuto l’importo richiesto. Non è ravvisabile pertanto il perseguimento di uno scopo estraneo a quello tipico dell’atto di cessione né in tale atto un espediente per parcellizzare il credito, dando luogo  ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede. Scarica la sentenza: Benini01

Danno da Insidia: la Colpa del Danneggiato non esonera il Custode

Riceviamo dall’ Avv. Beatrice Monticelli e volentieri pubblichiamo:

Corte di Appello di Bologna, sentenza 18 marzo 2018 n. 778. E’ vero che il comportamento colposo del danneggiato può costituire, ex art. 2051 c.c., caso fortuito. Tuttavia l’ onere della prova non grava sul danneggiato (il quale, quindi, non deve dimostrare la presenza di una insidia occulta atta ad escludere la sua colpa) ma sul custode, al quale spetta allegare e provare l’ esclusiva colpa del danneggiato e l’ inevitabilità dell’ evento. Scarica la sentenza: Gaudioso01

 

Cumulo Indennizzo Risarcimento: possibile solo per Poste omogenee

Giudice di Pace di Imola, sentenza 19 ottobre 2018, n. 296 est. Parenti. In caso di polizza infortuni coesistente con il diritto, da parte del danneggiato, a percepire il risarcimento del terzo deve rispettarsi il principio indennitario (ovvero il trattamento complessivo ricevuto dal danneggiato non può eccedere il valore del risarcimento dovuto). Tuttavia la detrazione esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l’ assicurazione copre il danno da perdita di capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito solo un danno biologico (danno non patrimoniale) nessuna detrazione sarà possibile. Scarica la sentenza: Parenti 08

Dalle Sezioni Unite no al Cumulo Indennizzo Risarcimento

Brutta tegola sulla testa dei danneggiati dalla pronuncia delle Sezioni Unite che scioglie finalmente il dilemma sulla cumulabilità di indennizzo (polizza infortuni) e risarcimento (r.c.) ma, purtroppo, in senso favorevole agli assicuratori. Con sentenza Cass. Sez. Unite 22 maggio 2018 n. 12.565, infatti, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

“il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ ammontare del danno risarcibile l’ importo dell’ indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato – assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.

A tale soluzione la Suprema Corte giunge dopo che un cinquantennio di uniformità giurisprudenziale era stato interrotto da Cass. Civ. 11 giugno 2014 n. 13233, cui era seguito, nel 2015, un ulteriore  inquietante precedente che, pur non affrontando il tema del cumulo fra responsabilità civile e prestazione infortuni, esaminava il problema della coesistenza di polizza infortuni giungendo ad affermare che la somma delle prestazioni non può superare, per il principio indennitario, l’entità del valore del danno (così Cass. Civ. 13 aprile 2015 n. 7349).

Tali arresti, del tutto irriguardosi della sostanziale incommensurabilità fra prestazione indennitaria e risarcitoria, sono ora coronati dalla sanzione delle Sezioni Unite, la quale afferma che deve aversi riguardo, nella valutazione della cumulabilità delle prestazioni, non dei titoli, bensì del bene della vita garantito. Ne consegue che, nel caso della garanzia contro gli infortuni, l’ erogazione della prestazione indennitaria elide il risarcimento in una misura pari all’ entità della prestazione erogata (e viceversa).

Tale interpretazione risulta, a nostro avviso, del tutto incongrua a causa della natura artificiosa dell’ assimilazione della garanzia infortuni a quella danni: “l’assicurazione contro gli infortuni” citiamo il commento in tema P. Santoro “ non è equiparabile a quella contro i danni: il bene assicurato non è una cosa materiale e inanimata, suscettibile di proprietà e soggetta perciò, per se stessa, ad un’obiettiva valutazione economica, ma bensì il corpo umano nella sua interezza e nelle sue singole componenti, … e cioè un bene tutt’ affatto particolare, rispetto al quale, per la considerazione etica che i paesi civili hanno della vita umana, non è configurabile un puro e semplice contratto d’indennità come efficace strumento di riparazione del danno prodottosi.”.

E tuttavia la decisione della Suprema Corte pone ora i danneggiati titolari di una garanzia infortuni (e i loro patrocinatori) nella scomoda posizione di dover scegliere fra l’ accettazione di quella che non può non essere vissuta come un’ ingiustizia e l’ esperimento di un tentativo di superare la riserva in Tribunale in via interpretativa.

Potrebbe soccorrere, a tal fine, la precisazione contenuta in Cass. Civ. 11 giugno 2014, n. 13.233, sopra citata: “la detrazione dal risarcimento dal danno aquiliano dell’ indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni” recita la sentenza “esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l’ assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito solo un danno biologico (danno non patrimoniale) nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l’ assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l’ indennizzabilità di un danno presunto, pagato ugualmente l’ indennizzo”. Tale inciso (purtroppo non richiamato, ma nemmeno smentito, dalle Sezioni Unite) gioverà in tutti i casi (statisticamente prevalenti) in cui il trattamento contrattuale indennizza la perdita di capacità lavorativa.

Non pare soccorrere, invece, la classica clausola di rinuncia della rivalsa ex art. 1916 c.c.. La Cassazione, infatti, in esito alla ricostruzione sistematica che individua nell’ art. 1916 la “norma di legge” che “farebbe la differenza” nell’ escludere la cumulabilità imponendo il diffalco nel caso di cumulo responsabilità civile – infortuni (a differenza dell’ assicurazione sulla vita), specifica che la decisione dell’ assicuratore di non valersi del diritto di rivalsa è vana. Infatti: “poiché nel sistema dell’ art. 1916 c.c. è con il pagamento dell’ indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all’ assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all’ assicurato per il solo fatto che l’ assicuratore si astenga dall’ esercitarli” (pag. 31).

Si tratta, palesemente, di un sofisma, che nasconda una precisa scelta politica, simile a quella relativa al danno tanatologico, scelta peraltro esplicitata dalla stessa sentenza laddove giustifica la scelta con “un contenimento del livello dei premi nei limiti in cui l’ assicuratore sia in grado di recuperare dai terzi responsabili quanto erogato in forza dei propri impegni contrattuali” (pag. 28).

Un inciso che echeggia altre, recenti, decisioni della Suprema Corte e della Corte Costituzionale gravemente lesive dei diritti dei danneggiati ed assicurati, e che tradisce una forma mentis (forse inconsapevolmente) legata a concezioni economiche di liberismo estremo, secondo cui l’ intero sistema economico sociale si deve regolare deprimendo l’ offerta senza curarsi del fatto che, così facendo, si inaridisce la domanda e si crea una spirale deflattiva dei diritti senza fine.

Serve un cambiamento culturale, prima ancora che giuridico.

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Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna

Una Rassegna in Tema di Accertamento Strumentale

Tribunale di Treviso, sentenza 10 ottobre 2017 

Nel coordinare il comma 3 ter al comma 3 quater deve infatti ritenersi prevalente la norma di cui a tale ultimo comma, che prevede appunto che il danno biologico venga accertato in via strumentale, ovvero, in via alternativa ma parimenti idonea, valida ed efficace, “visivamente”. Alla disposizione del comma 3 ter va riconosciuto il ruolo, pur essenziale, di richiamo degli operatori del diritto ad una rigorosa applicazione dei criteri di accertamento e quantificazione del danno alla salute, al fine di rifuggire da valutazioni puramente soggettive che non trovano riscontri strumentali o clinici. Dall’ esame delle documentazione sanitaria in atti, analizzata dal CTU, emerge la precisa valutazione della dinamica del sinistro e degli esiti della radiografia del rachide cervico dorso lombare, a fronte dei quali il medico ha ritenuto superfluo sottoporre la periziata ad ulteriori esami strumentali, reputando sufficiente la valutazione clinica della contrattura della muscolatura paravertebrale. E indubbio, quindi, che la micro lesione permanente quantificata in sede di CTU sia frutto di un accertamento diagnostico clinico strumentale effettuato con le modalità raccomandate dalla Suprema Consulta quanto di una valutazione medico legale svolta dal CTU che, con argomentazioni immuni da censure, utilizzando la consueta criteriologia medico legale, ha affermato la compatibilità fra i postumi riscontrati nel danneggiato ed il sinistro.

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 22 febbraio 2018 n. 30

D’ altronde, la sufficienza che l’accertamento sia condotto secondo le leges artis della scienza medico-legale è stata altresì confermata da una condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “In tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, l’art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012, esplica criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, conducenti a una obiettività dell’accertamento riguardante le lesioni e i relativi postumi qualora esistenti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo nonostante il referto medico avesse diagnosticato contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale, guaribili in sette giorni, che, pertanto, non potevano essere ritenute, come fatto dal giudice di merito, affezioni asintomatiche di modesta entità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico)”. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18773 del 26/09/2016).

Tribunale di Parma, sentenza 20 febbraio 2018 n. 256

Nel caso di specie, il CTU nominato, dando atto delle osservazioni del CTP della assicurazione, ha comunque ragionevolmente ricondotto le proprie conclusioni ai criteri ordinanti della scienza medico-legale, affermando che l’ipertensione rilevata del rachide cervicale, seppure non accertabile con un qualche strumento tecnico predefinito, è pur sempre suscettibile di accertamento medico legale. Ne consegue che rimangono intatti i parametri oggettivi cui uniformare il giudizio di sussistenza delle lesioni accertate.

Tribunale di Modena, sentenza 5 marzo 2018 n. 386:

La Corte di Cassazione ha espresso il proprio orientamento anche in epoca recentissima in ordine alla valenza dell’accertamento strumentale in caso di lesioni personali lievi, cd. micro permanenti, cioè di postumi permanenti compresi tra l’1% e il 9%.

L’art. 139 del D.L.gs. 209/2005, (cd. Codice delle Assicurazioni Private), è stato modificato dall’art. 32 comma 3 ter del D.L. 1/2012 convertito con modifiche dalla L. 27/2012 e dall’art. 1, comma 213 D.Lgs. 74/2015 e, infine, dall’art. 1 comma 19 L. 124/2017, che ha disposto che  “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Le modifiche all’art. 139 C.d.A., ed in particolare quelle relative alla necessità dell’accertamento strumentale, sono state ritenute applicabili anche ai giudizi in corso (Cfr. Cass. n. 18773/2016 e Corte Costituzionale sentenza n. 235/2014).  Con la menzionata sentenza, e con riferimento ad un caso analogo a quello per cui si procede, avente ad oggetto l’appello avverso una sentenza di primo grado che non riconosceva la liquidazione del danno biologico per una lesione micro permanente al rachide cervicale da colpo di frusta, in quanto non strumentalmente accertabile, la Suprema Corte ha ribadito che le norme in esame si applicano anche ai giudizi in corso, ed ha precisato che: “..la ratio delle medesime norme va tratta assumendo come punto di riferimento la previsione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 e, in particolare, la previsione del comma 2 dell’art. 139 secondo cui per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”.

Ciò posto ha ulteriormente specificato, in relazione alle novità introdotte nell’anno 2012, come il legislatore abbia inteso sollecitare una prova rigorosa in merito all’accertamento effettivo dell’esistenza delle patologie lamentate, specie quelle di piccola entità contenute entro la soglia del 9%, in considerazione del fatto che tali procedimenti civili, ai fini statistici, sono tra i più numerosi in assoluto.

Tuttavia sottolineando come “Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere – che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale; difatti, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.

E l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza..”

Ciò posto, nel merito della questione attinente a una lesione del rachide cervicale, altrimenti detta colpo di frusta, la Suprema Corte ha precisato che il CTU non può limitarsi ad accertare la predetta lesione sulla base di quanto riferito dal danneggiato in virtù del maggiore o minore dolore percepito, essendo l’esame strumentale, in simili casi, lo strumento dirimente.

Tuttavia, secondo la Cassazione errava il giudice d’appello, limitandosi ad escludere il risarcimento a causa della mancanza dell’accertamento clinico strumentale senza convocare il CTU per chiarimenti o per un eventuale accertamento supplementare, così ponendo a carico del danneggiato un ulteriore onere probatorio che neppure sussisteva nel momento in cui il giudizio fu incardinato e pertanto accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale territorialmente competente in persona di un diverso Magistrato.

Nel caso che ci occupa, considerato l’insegnamento di cui alla su menzionata sentenza con riferimento ai criteri di ragionevolezza dalla Corte indicati, tenuto in adeguato conto il rilievo costituzionale del diritto alla salute, e optando per una interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua, che si impone, appare opportuno valorizzare l’esito dell’accertamento medico agli atti che parla con certezza di postumi permanenti ormai ampiamente stabilizzati e connessi causalmente all’infortunio.

Pertanto, avuto riguardo alla bassissima percentuale indicata (0,5-1%), dovrà riconoscersi all’appellante un risarcimento del danno biologico per i predetti postumi, da quantificarsi nella somma stimata equa di euro 500,00.  Tenuti in debito conto i criteri orientativi di riferimento di cui alla Tabella elaborata presso il Tribunale di Milano con riferimento al danno non patrimoniale, dovranno riconoscersi all’Ujkaj le seguenti somme a titolo di risarcimento per:  1) Postumi c.d. micro permanenti, euro 500,00.  2) Invalidità invalidità temporanea al 100% per giorni 1, euro 50,00

3) Invalidità invalidità temporanea al 75% per giorni 7, euro 220,00  4) Invalidità invalidità temporanea al 50% per giorni 10, euro 220,00  5) Invalidità invalidità temporanea al 25% per giorni 10, euro 110,00. Per un totale di euro 1100,00 con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data della liquidazione.  Dovrà essere inoltre rimborsata la spesa medica di euro 240,00, pure menzionata e ritenuta congrua dal CTU, potendosi considerare tale quella sostenuta per sottoporsi a visita medica volta all’accertamento della patologia riportata nel sinistro ed alla redazione della relativa relazione.  Il danno morale, inteso come pretium doloris, andrà risarcito nella misura equitativa pari ad euro 500,00 essendo innegabile la sussistenza di una sofferenza derivante dal (pur lieve) trauma fisico e psicologico derivato dall’incidente.

Tribunale di Verona, sentenza “gemelle” n. 2532/2016 e 2531/2016 (dott. P. P. Lanni), entrambe del 06.10.2016, 

“non appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, invocato dall’appellante (e traente origine da Corte Cost. n. 235/14), secondo cui il comma 3 ter del citato art. 32 (modificativo dell’art. 139 cod ass.) riguarda il danno biologico permanente e richiede, ai fini del suo accertamento, una verifica strumentale, mentre il comma 3 quater dello stesso articolo riguarda il danno da invalidità temporanea e consente, a tini del suo accertamento, anche una verifica visiva, oltre che quella strumentale; ed infatti, come chiarito di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, il citato comma 3 quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità “…predicata dagli arti 138 e 139cod. ass. che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale (ossia il visivo-clinicostrumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi” (V. Cass. n. 18773/16); in altri termini, lo scopo perseguito dalla riforma che ha introdotto le due norme è quello di confermare la necessità che la “valutazione medico-legale, costituente il presupposto per il riconoscimento del danno biologico, risponda ad una evidenza scientifica secondo criteri obiettivi, al fine di evitare truffe o risarcimenti ingiustificati; ma, ai fini dell’affermazione dell’oggettività dell’evidenza scientifica, è sufficiente che essa risulti da un’analisi strumentale, o un accertamento clinico o una visita diretta del danneggiato da parte del medico; in questa prospettiva appare evidente che il richiamo ai criteri visivo, clinico e strumentale non può essere inteso come gerarchico o unitario; esso, infatti, è esclusivamente volto ad indicare i metodi che, da soli o congiuntamente, sono idonei a condurre ad un’obiettività dell’accertamento stesso secondo le leges artis; l'”accertamento clinico strumentale obiettivo” di cui al comma 3 ter non può, dunque, essere diverso dal “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” di cui al comma 3 quater; nel caso di specie la CTU disposta in primo grado si è attenuta a tale criterio scientifico, avendo “visivamente” accertato, attraverso la visita diretta della danneggiata, l’esistenza di una lesione (a pag. 3 della relazione medico legale si dà atto che: “rachide cervicale, la rotazione verso dx è ridotta di alcuni gradi, la flessoestensione è limitata, tutti i movimenti appaiono possibili ma cautelati a fine corsa”); non è censurabile quindi la decisione del Giudice di Pace di porre a fondamento delle sue statuizioni la suddetta CTU, con il riconoscimento del danno biologico permanente e temporaneo nei termini indicati dalla relazione peritale”.

il Tribunale di Pisa (dott. M. Viani), con Sentenza n. 158/2017 del 20.02.2017

“non osta al riconoscimento del danno biologico il nuovo testo dell’art. 139 cod. ass. Anche a voler ritenere, con la giurisprudenza costituzionale seguita dalla recente giurisprudenza di legittimità, che tale modifica legislativa si applichi ai giudizi in corso benché l’evento lesivo sia anteriore, si è recentemente precisato: “Invero, il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinicostrumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)” (Cass., 26.9.2016 n. 18773, che ha ritenuto risarcibile il danno in presenza di contusioni diagnosticate al momento del fatto). Nel caso di specie, si evince dalla relazione peritale che furono riscontrati sulla B. trauma distrattivo del rachide e distorsivo della caviglia, con ipomobilità del rachide, limitazione funzionale della spalla destra alla intra-extrarotazione, cassetto dubbio alla caviglia, e pertanto le lesioni furono suscettibili di accertamento obiettivo”.

Tribunale di Rimini  nella sentenza n. 341/2017 del 23.03.2017

(massima) il Tribunale ha operato un espresso richiamo alla statuizione della Suprema Corte sopra menzionata, di nuovo confermando la sufficienza dell’accertamento medico-legale ai fini della liquidazione del danno biologico micropermanente; secondo tale giudice, la ratio che ispirava l’articolo 139 cod. ass., come modificato nel 2012, era semplicemente quella di evitare che l’esistenza del danno alla salute di modesta entità fosse accertato e valutato solo su “supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi”, garantendo che il suo riconoscimento si fondasse su criteri di assoluta e rigorosa scientificità. Ciò, però, non avrebbe potuto significare l’esclusione della risarcibilità dei postumi non accertati strumentalmente (Tac/radiografie), ma che, piuttosto, il loro risarcimento era possibile “a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”.

Tribunale di Padova, sentenza 26 gennaio 2017, n. 242, est. dott. Guido Marzella

Il termine “visivamente” di cui al comma 3 quater art. 32 L. 27/12 può essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale possono essere ammessi tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’ altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”. Una volta interpretata in tal modo l’ espressione “visivamente” diviene quindi agevole concludere che l’ art. 32 terzo quater richiede univocamente che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma con quello precedente discende che anche il comma ter, relativo in via specifica al danno biologico permamente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’ invalidità temporanea. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il vincolo che deriva al giudice di merito da una sentenza interpretativa di rigetto è soltanto è soltanto negativo, consistente cioè nell’ imperativo di non applicare la norma secondo l’ interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte. Scarica la sentenza: Quanto al danno morale, lo stesso non può in alcun caso ritenersi compreso nel danno biologico  e va liquidato autonomamente in ragione della sua indipendenza ontologica. Scarica la sentenza: Tribuale di Padova

Ferrara sentenza 8 novembre 2017:

Il c.t.u. osserva che le lesioni riportate da M. a seguito del sinistro, sono state sottoposte ad accertamento “clinico-obiettivo” presso struttura nosocomiale pubblica (v. documentazione sanitaria pag. 3 elaborato peritale). La risonanza magnetica rileva che la situazione della cervicale non è integra, e l’esame obiettivo condotto dal medico conferma la lesione (v. pag. 3-4 dell’elaborato peritale).

E quindi ampiamente soddisfatto il criterio di cui all’art. 139 co. 2 codice delle assicurazioni. La norma predetta esige che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico

legale, e quindi dal Giudice, secondo criteri rigorosi, che abbiano un fondamento obiettivo, senza che sia possibile fondare l’affermazione dell’esistenza del danno sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su mere ipotesi.

Tribunale di Pordenone sentenza 22 aogosto 2017:

Al riguardo giova premettere che il D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012 , novellando l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005 ), ha posto una forte limitazione ai mezzi di prova relativi alle lesioni di lieve entità, disponendo la risarcibilità del danno biologico permanente solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo. Nonostante ciò, ai fini dell’imprescindibile accertamento obiettivo delle lesioni di lieve entità riportate in un

sinistro stradale e degli eventuali postumi, si può impiegare uno tra i diversi criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, ossia i criteri visivo, clinico e strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le

leges artis (cfr. Cass. civ. 18773/2016). Per tale motivo, si incorrerebbe in errore di sussunzione se, non essendovi valide ragioni per ritenere inattendibile un referto medico, si escludesse la risarcibilità del danno biologico temporaneo e/o permanente nonostante che detto referto abbia diagnosticato la presenza di lesioni suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico.

Tribunale di Milano sentenza 8 aprile 2016 n. 4461:

“Parimenti da rigettare è l’altro motivo di appello, cui ha replicato l’odierno appellato, che si incentra sulla pretesa contrarietà del riconosciuto danno biologico alle disposizioni di cui all’art. 139 CDA laddove dispone che le lesioni di lieve entità non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente se non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Al riguardo devono essere disattese le censure sul punto posto che in atti vi è il riscontro del pronto soccorso in data 17.4.2010 ove anche a seguito di RX fu posta diagnosi di trauma distorsivo rachide cervicale. Ulteriormente il CTU dr. Basile, nell’ambito dell’accertamento medico ha potuto riscontrare una modica contrattura della muscolatura paravertebrale e escursioni articolari ridotte agli estremi gradi delle rotazioni laterali, dovendosi disattendere la deduzione secondo cui “l’accertamento clinico strumentale obiettivo “di cui parla il legislatore sia esclusivamente l’accertamento effettuato con strumenti tecnici, ben potendo esser tale accertamento strumentale eseguito dallo stesso medico, sulla base della visita eseguita