Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 marzo 2017 n. 132, est. Avv. Maria Grazia Parenti. La prova strumentale richiesta dalla L. 27/12 stabilisce una irrisarcibilità che comunque va interpretata in modo restrittivo e non estesa oltre il significato letterale della norma. Rimangono quindi risarcibili i casi di compatibilità della diagnosi clinica con quanto emergente dalle indagini strumentali effettuate e l’ invalidità temporanea. Anche ove i rilievi strumentali effettuati (nel caso lastre ed ecografia) non siano autonomamente patognomonici di lesione post traumatica, ove vi sia compatibilità fra l’accertamento e la dinamica lesiva così come rilevata al Pronto Soccorso e in occasione della CTU, il requisito della prova strumentale deve ritenersi integrato (anche a causa della eccessiva onerosità ed inutilità di esami e accertamenti alternativi, come tac e risonanza magnetica). Deve essere liquidato poi il danno morale (che, nel caso di avanzata gravidanza della danneggiata, può essere adeguato al rialzo al 40% del biologico). Scarica la sentenza: Parenti07
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 marzo 2017, n. 679 est. Avv. Concetta Riverso. I postumi permanenti sono risarcibili anche quando non siano strumentalmente accertabili (visibili) a condizione che l’ esistenza degli stessi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile criteriologia medico legale. La sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo, per effetto del vulnus alla propria integrità psico fisica è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici non ingenti. Scarica la sentenza: Riverso 01
Tribunale di Bologna, sentenza 6 marzo 2017 n. 3.153 est. dott.ssa Arceri. Ogni utente della strada, obbligatoriamente in caso di strade che, pur avendo diritto di precedenza sono fiancheggiate da incroci, intersezioni, passi carrabili o simili, deve calibrare la propria velocità in modo da poter garantire il tempestivo arresto del veicolo in caso di improvviso ostacolo anche se, in ipotesi, il veicolo che pone ostacolo sia a sua volta responsabile di infrazione. Il mancato rispetto di tale cautela deve essere sanzionato con concorso di colpa nel caso quantificato nel 50%.
Nel conteggio del risarcimento devono essere riconosciute anche le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale prestata da un patrocinatore stragiudiziale, per quanto non abbia consentito di pervenire a transazione. Scarica la sentenza: Arceri 02
Tribunale di Rimini, sentenza 24 marzo 2017 n. 341, est. dott.ssa Susanna Zavaglia. L’ interpretazione più plausibile dell’ art. 139 C.d.A., è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l’ affermazione dell’ esistenza del danno in esame sulla base delle sole dichiarazioni della vittima. Per tanto devono ritenersi risarcibili anche i danni che non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’ esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. Nel caso di specie le menomazioni erano sostenute da riscontro strumentale (RX della colonna vertebrale e RM del tratto cervicale) e obiettivi (test di Romberg positivo) con conseguente piena prova del danno. Il pregiudizio morale va liquidato (nella specie nella misura del 30%) come adeguamento del danno biologico al caso concreto e previa prova desumibile anche da presunzioni semplici. Del pari dovuto il risarcimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale (anche in caso di mancato accordo) ove l’ attività sia stata provata. Scarica la sentenza: Tribunale di Rimini
Tribunale di Padova, sentenza 26 gennaio 2017, n. 242, est. dott. Guido Marzella il termine “visivamente” di cui al comma 3 quater art. 32 L. 27/12 può essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale possono essere ammessi tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’ altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”. Una volta interpretata in tal modo l’ espressione “visivamente” diviene quindi agevole concludere che l’ art. 32 terzo quater richiede univocamente che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma con quello precedente discende che anche il comma ter, relativo in via specifica al danno biologico permamente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’ invalidità temporanea. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il vincolo che deriva al giudice di merito da una sentenza interpretativa di rigetto è soltanto è soltanto negativo, consistente cioè nell’ imperativo di non applicare la norma secondo l’ interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte. Scarica la sentenza: Quanto al danno morale, lo stesso non può in alcun caso ritenersi compreso nel danno biologico e va liquidato autonomamente in ragione della sua indipendenza ontologica. Scarica la sentenza: Tribuale di Padova
Lo scorso 11 marzo si è tenuto presso Medinforma un interessante incontro in occasione del quale giudici, avvocati, medici e medici legali, ciascuno per quanto di loro competenza, hanno potuto discutere delle problematiche di maggiore attualità in relazione alla tematica del risarcimento danni. Particolare interesse ha assunto, in questo contesto di indiscutibile spessore tecnico, l’ intervento della Dott.ssa Alessandra Arceri, Giudice della III Sezione Civile del Tribunale di Bologna, estensore di sentenze di particolare rilievo, che ha avuto l’ occasione (a quanto ci risulta, per la prima volta) di illustrare e chiarire gli indirizzi della sezione. Pubblichiamo il video dell’ intervento, di cui consigliamo visione integrale per l’ esaustività dei temi trattati, e di cui trascriviamo in calce, per comodità dei lettori, la parte relativa alla questione del risarcimento dei danni ex art. 139 C.d.A.:
Trascrizione (dal minuto 1′ 16 al minuto 13’20) In riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale, sentenze ed ordinanze che hanno giustamente sottolineato come questa modifica legislativa nasca da una esigenza precisa, vale a dire porre un limite nell’ interesse generale al contenimento dell’aumento di costi di assicurazione, e di porre un limite alla risarcibilità di quelle che sono invalidità cosiddette micro permanenti derivanti dalla circolazione stradale.
Gli stessi criteri sono applicabili anche alla responsabilità medica. La Corte Costituzionale ha preso atto di un fenomeno di mal costume piuttosto diffuso. La sez. III C civile, alla quale appartengo, poco tempo fa era definita con scherno da parte dei colleghi della altre sezioni “la sezione parafanghi”. Io sono fiera di appartenere alla sezione parafanghi. La maggior parte del contenzioso era costituita, fino a poco tempo fa, da richieste di risarcimento in seguito a c.d. tamponamenti (a catena o meno) in cui la classica lesione riscontrata era la distorsione del rachide cervicale. Adesso io non sono una esperta in materia in materia medica clinica. Ho idea che si tratti di una lesione che, per quel che mi è dato capire, interessa sia l’ossatura del collo sia l’ossatura derivante da un violento trauma da sviluppo di energia cinetica, quindi un improvviso stiramento sia della muscolatura del corpo sia delle vertebre. Questa lesione è sicuramente e strumentalmente accertata e accertabile nell’ immediatezza. Perlomeno, per quello che mi è dato vedere, da quello che vedo nelle cause, ci sono sempre degli accertamenti all’ inizio (radiografici ed ecografici) che riescono ad evidenziare l’interessamento della struttura vertebrale e muscolare.
Poi la lesione evolve e il problema, per quello che abbiamo riscontrato in Tribunale, è verificare se, a distanza di tempo, queste lesioni siano esitate di menomazione permanenti oppure no. Quello che è emerso stamattina ai fini del nostro lavoro è che è importante stabilire quello che è lesione e quello che è menomazione. Quello risarcito a titolo di danno biologico cosiddetto permanente è la menomazione, cioè quella lesione dell’integrità pscicofisica che il soggetto riporta per effetto del trauma iniziale e che lo accompagnerà per tutta la sua esistenza, cosa che è diversa, invece, dalla lesione iniziale. L’interpretazione che noi abbiamo dato a questa norma è che oggetto dell’accertamento strumentale-obiettivo (come si esprime al norma comma 3 ter) non dev’ essere la lesione iniziale cioè il momento in cui il paziente si presenta al Pronto Soccorso ma dev’ essere l’esito permanente perché è vero che il comma secondo dell’art. 139 parla di lesione di lieve entità, però è anche vero che il primo ci dice che il danno biologico è costituito dalla lesione, quindi è la legge che, a proposito del danno biologico, si esprime in termini di lesione in senso di menomazione, non lesione nel senso di trauma iniziale.
E’ questo accertamento che va fatto con metodologia obiettiva e strumentale. Questa mia sentenza del maggio 2016 ha fatto molto scalpore perché io ho chiarito questo concetto, vale a dire che vi era stata una perizia sibillina (nel senso che si dava conto dell’accesso del soggetto al P.S. con riscontro strumentale perché nel caso di specie c’era stata una ecografia della distorsione del Rachide cervicale e a distanza di due-tre anni la visita del medico legale il quale dice “riconosco un pregiudizio dell’1,5% in quanto il soggetto mostra esiti di distorsione del rachide cervicale”).
Allora mi vorrai dire come sono riscontrati questi esiti di distorsione del rachide cervicale? Perché è anche riduttivo concentrarsi su quell’ aggettivo “strumentale” che è impiegato dalla norma.In realtà la norma (e c’è una sentenza del Tribunale di Padova molto precisa sul proposito), non muta il criterio di accertamento che costituisce il cardine della medicina legale, perché il comma 3 quater parla di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
Ora, l’accertamento medico legale, cosi come definito dalla legge, può consistere in tre metodologie: quella visiva, quella clinica e quella strumentale.
L’accertamento visivo è una cicatrice, che è una lesione visibile. L’accertamento clinico è quello che il medico legale può fare nella classica visita legale: non a caso il termine “visita” ha la stessa radice di “visivamente”.
Cosa si può fare durante la visita? Degli accertamenti che danno il riscontro obiettivo della lesione (ad esempio la lesione della muscolatura può essere accertata dietro palpazione, impossibilità di fare movimenti…): questo è un accertamento clinico che risponde ai criteri normativi.
Poi c’è l’accertamento strumentale.
L’ errore in cui non bisogna cadere leggendo la mia sentenza è che l’unico accertamento possibile sia quello strumentale, perché vorrei chiarire che questo comma 3 ter, laddove parla di accertamento clinico strumentale obiettivo non intende il solo accertamento strumentale, ma intende riferirsi all’ accertamento medico legale come tradizionalmente inteso.
Quello che si è voluto evitare con questo intervento normativo è che si attribuissero dei punti di invalidità permanente sulla base di mere allegazioni del paziente. Il paziente arriva dal medico legale in sede di visita peritale e dice “mi fa male qui, mi fa male là”. L’ intervento ha voluto dire che questo non basta, perché occorre che se ci sono degli esiti permanenti il medico li accerti e ne dia conto in relazione sulla scorta di questo tipo di accertamento. Laddove non sia possibile e quindi il danno venga meramente prospettato dal paziente a livello soggettivo, non è risarcibile.
Anch’io sono d’accordo che i colleghi nella sentenza della Cassazione la 18773/2016 abbiano fatto un po’ un fricandò. Mi dispiace per l’autorevolezza dell’estensore, ma si parte esaminando una fattispecie che non c’entra niente (perché si parlava di un danno da invalidità temporanea, un danno che ha un decorso e criteri del tutto differenti, perché lo stesso art. 32 comma 3 ter ci dice che queste limitazioni riguardano solamente il danno biologico permanente. per quello temporaneo, valgono ovviamente su diversi criteri: se il soggetto va al pronto soccorso e gli viene diagnosticata la classica distorsione al rachide cervicale (perché oggi ce l’abbiamo con quella) porta il collare quattro mesi, nessuno dice che quel collare non sia stato portato quattro mesi e che il soggetto non abbia diritto al risarcimento della invalidità temporanea totale o parziale che dir si voglia.
L’ invalidità temporanea a quel soggetto non gliela toglie nessuno e non si richiede neanche l’accertamento strumentale perché la norma non lo richiede per quel tipo di invalidità. Quindi quello che la Cassazione ha detto è stato un fuor d’opera, nel senso che non gli era richiesto di fare riferimento alle norme che disciplinano una fattispecie completamente diversa. E con questo spero di essere stata chiara sul concetto di risarcibilità della micro permanente.