Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 marzo 2017 n. 132, est. Avv. Maria Grazia Parenti. La prova strumentale richiesta dalla L. 27/12 stabilisce una irrisarcibilità che comunque va interpretata in modo restrittivo e non estesa oltre il significato letterale della norma. Rimangono quindi risarcibili i casi di compatibilità della diagnosi clinica con quanto emergente dalle indagini strumentali effettuate e l’ invalidità temporanea. Anche ove i rilievi strumentali effettuati (nel caso lastre ed ecografia) non siano autonomamente patognomonici di lesione post traumatica, ove vi sia compatibilità fra l’accertamento e la dinamica lesiva così come rilevata al Pronto Soccorso e in occasione della CTU, il requisito della prova strumentale deve ritenersi integrato (anche a causa della eccessiva onerosità ed inutilità di esami e accertamenti alternativi, come tac e risonanza magnetica). Deve essere liquidato poi il danno morale (che, nel caso di avanzata gravidanza della danneggiata, può essere adeguato al rialzo al 40% del biologico). Scarica la sentenza: Parenti07
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 marzo 2017, n. 679 est. Avv. Concetta Riverso. I postumi permanenti sono risarcibili anche quando non siano strumentalmente accertabili (visibili) a condizione che l’ esistenza degli stessi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile criteriologia medico legale. La sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo, per effetto del vulnus alla propria integrità psico fisica è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici non ingenti. Scarica la sentenza: Riverso 01