NO alla Riforma Orlando

Nel primo post dopo il trasferimento del blog, parlando dei diritti dei danneggiati, ho scritto: “chi crede di aver potuto limitare i danni oggi occupando una posizione non ancora lambita dalla marea, stia pur certo che il suo turno sarà domani. Nessuno scampa al completo naufragio di una società. O ci si salva tutti, o non si salva nessuno.”. Non intendevo, con questo, portare sfortuna ai Magistrati Onorari, ma semplicemente enunciare una costante, una legge della evoluzione politico sociale verificatasi infinite volte nella storia e destinata quindi a ripetersi. Come puntualmente avvenuto: la vittima, questa volta, sono i Giudici di Pace.

Proprio ieri notavamo che quelli di Bologna si sono mostrati restii ad assecondare il progetto assicurativo abolizionista dei diritti dei danneggiati e (sarà probabilmente un caso…) proprio in questo momento si trovano al centro di un attacco ai loro già risicati margini di indipendenza e di autonomia. Non serve certo un Platone per capire che la riduzione dei compensi ad una mancia da cameriere, l’ eliminazione di qualsiasi prospettiva di stabilizzazione professionale e l’ esclusione di ogni trattamento assicurativo e previdenziale produrrà un organo meno preparato, meno efficiente, più succube. Colto questo aspetto, il dettaglio tecnico, per quanto importante, passa in secondo piano, ed in ogni caso non si potrebbe certo essere più esaurienti di quanto lo sono già stare le Procure, nelle riflessioni critiche allegate alla lettera aperta inviata al Ministro Orlando.

Per questo motivo chi ha protestato contro i provvedimenti che hanno tolto il diritto ad un equo risarcimento al danneggiato vittima della strada, ed il diritto ad un giusto e decoroso compenso al suo difensore ed al suo patrocinatore, deve protestare anche ora ed in futuro ogni volta che verrà negato ad un lavoratore (sulla base di iniziative emergenziali sempre provenienti dagli stessi centri istituzionali, vedasi i famosi “lo vuole l’ Europa” e “fate presto“) “il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Discorso tanto più valido in quanto riguarda dei tecnici del diritto che rivestono funzioni sostanziali parzialmente sovrapponibili a quelle della Magistratura Togata.

E’ ovvio che anche questa bruttura alla fine avrà campo libero (magari dopo essere stata imbellettata da qualche intervento correttivo di secondaria importanza). Tuttavia in questa fase l’ importante non è solo conseguire il successo sperato, ma acquisire una visione degli interessi comuni in campo e muoversi di conseguenza evitando di dividersi per piccoli calcoli di bottega.

Avv. Marco Bordoni – Foro di Bologna

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Accertamento Strumentale e Giudice di Pace: facciamo il Punto

E’ passato ormai un anno dalla virata giurisprudenziale della terza sezione del Tribunale di Bologna (presentata e precisata dalla dott.ssa Alessandra Arceri lo scorso 11 marzo). Un periodo di tempo sufficiente a consentire ai Giudici di Pace (statisticamente più interessati dalla problematica) di fare i conti con le problematiche sollevate dal Tribunale, fornendo la propria interpretazione della norma. Volendo quindi trarre un bilancio possiamo dire che ad un primo momento di smarrimento, che ha lasciato troppo spazio alle tesi assicurative, secondo cui “i danni non si pagano più”, è subentrata una fase più matura, in cui i Giudici hanno ritenuto opportuno valorizzare al massimo gli accertamenti strumentali esistenti e possibili in relazione a danni che da sempre si rilevano principalmente sulla base del dato clinico. Possiamo quindi dire che lo stato dell’ arte è il seguente: mentre le menomazioni rilevate sulla base delle semplice narrazione soggettiva del danneggiato non possono essere ristorate con il risarcimento di un danno permanente, quelle supportate dal dato clinico al momento della consulenza d’ ufficio (a mente di Cass. Civ. 18.773/16) ed (eventualmente…) confermate dalle risultanze di un accertamento strumentale effettuato nell’ immediato devono essere rimborsate. Come evidenziato dalla rassegna che segue questo indirizzo è ormai fatto proprio dalla giurisprudenza quasi unanime dell’ ufficio.

Abbiamo già pubblicato su questo sito le pronunce della dott.ssa Riverso, dell’ avv. Parenti, dell’ avv. Pederzoli, dell’ avv. Poli Camagni, dell’ avv. Azzaroli. Segnaliamo ora recenti sentenze dell’ Avv. Niutta (gentilmente inviata dal collega Alessandro Soffritti),

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 dicembre 2016 n. 1.238/17, est. Avv. Niutta: il comma 3 quater dell’ art. 32, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità predicata dagli articoli 138 e 139 C.d.A., che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale, esplicando entrambe le norme, senza differenze sostanziali fra loro, i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati fra loro né unitariamente intesi). Il danno biologico da invalidità permanente, pertanto, può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale. circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale. Scarica la sentenza: Niutta 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 aprile 2017, n. 1388 est. dott. Francesco Fiore: L’ esistenza di referti strumentali compatibili con l’ accertamento clinico è sufficiente (come da sentenza Tribunale di Bologna, 20.788/16 est. Iovino) per ritenere soddisfatto il requisito posto dalla legge “nonostante il contrario avviso del CTU”. In particolare “l’ accertamento radiologico eseguito in Pronto Soccorso, nell’ ottica del più probabile che non, con riferimento al referto “appiattimento della lordosi cervicale” costituisce segno indiretto della lesione” valutata in perizia. Il danno va quindi quantificato con liquidazione dellaPoli Camagni 01 invalidità permanente riconosciuta. Scarica la sentenza: Fiore 04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 maggio 2017, est. Avv. Federica Poli Camagni: L’ espressione visivo-clinico-strumentale non è altro che un’ ellissi per esprimere il concetto di “accertamento medico legale” come si evince chiaramente dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Civ. 26 settembre 2016, n. 18.773). Ove l’ analisi medico legale riscontri positivamente la lesione denunciata, l’ accertamento della lesione del bene salute non è presunto sulla base di una mera sintomatologia soggettiva, ma è verificato obiettivamente in contraddittorio tra tutte le parti ed i loro consulenti. Scarica la sentenza:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 settembre 2016, n. 755/17, est. Avv. Ferdinando Adrianelli. Ove il danno sia accertato in sede clinica non solo merita in ristoro pieno (anche in termini di invalidità permanente) ma la resistenza della compagnia è contegno tale da richiedere la condanna ex art. 96 c.p.c., terzo comma. Scarica la sentenza: Adrianelli 03

Riteniamo in conclusione riassuntiva dell’ orientamento complessivo sopra descritto e in qualche modo “manifesto” dello stesso (data la ricchezza e la persuasività delle argomentazioni addotte la seguente pronuncia), la seguente (gentilmente inviata dal collega Giorgio Bacchelli):

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2016, n. 1.103/17 est. Avv. Trincanato L’ accertamento strumentale essendo sempre “operatore dipendente” è accertamento a sua volta mediato dalle competenze cliniche. Con riferimento ai commi 3 ter e 3 quater art. 32 L. 27/12 deve optarsi per una lettura congiunta: ci sono menomazioni accertabili clinicamente, altre strumentalmente. Dichiarare risarcibili solo le seconde crea un vuoto di tutela anticostituzionale. Le pronunce della Corte Costituzionale deve essere letta unitamente a quelle (di tenore opposto) della Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, che in questo caso prevalgono. Del resto esigenze di risparmi di spesa sconsigliano di esigere dal danneggiato l’ esecuzione di accertamenti ulteriori ed onerosi effettuati a soli fini difensivi. Il danno morale deve essere liquidato nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 dell’ art. 139 C.d.A.. Le spese sostenute per l’ assistenza stragiudiziale sono spese legali extraprocessuali, collegate alla responsabilità gravante sulla parte, che negando all’ altra un diritto al risarcimento, costringe la controparte a valersi dell’ assistenza di un avvocato in sede stragiudiziale. Scarica la sentenza: Trincanato 03