Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017, n. 16.990 “Ritengono queste Sezioni Unite di dover ribadire, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010) anche recentissima (Cass. n. 6422 del 2017) che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’ attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L’ utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’ esito del futuro giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’ attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri della domanda, allegazione e prova secondo l’ ordinaria scansione processuale, al pari della altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spese sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2005). Ne deriva che non è corretta l’ affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato / cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con nota di cui all’ art. 75 disp. att. c.p.c., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’ altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti di nuove domande.” Scarica la sentenza: Cass. civ., Sez. Un., sent., 10 luglio 2017, n. 16990
Mese: luglio 2017
Dalla Cassazione Via libera al Danno Punitivo: ora vanno stabiliti i Criteri di Quantificazione
Con sentenza del 5 luglio 2017 (n. 16.601/17) la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha segnato una svolta in qualche modo storica nella giurisprudenza italiana in fatto di responsabilità civile. Si è passati, nella sostanza, da una visione mono funzionale (unico scopo del presidio quello compensativo riparatorio) ad una polifunzionale (ovvero capace di ammettere, a fianco a quello tradizionale, numerosi altri scopi accessori, fra cui, importanti, quello deterrente – dissuasivo e quello sanzionatorio – punitivo). La nuova concezione obbedisce ad esigenze da un lato di deflazione del contenzioso, dall’ altro di effettività della tutela (esigenza, secondo la dottrina invocata, in qualche modo soffocata dalla precedente impostazione). Il principio solennemente affermato dalla Suprema Corte (al netto del pur interessante contesto offerto dal caso di specie, che è quello della delibazione nel nostro ordinamento delle sentenze straniere) è il seguente: “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria della responsabilità civile.” (Cass Sez Unite 16601-2017 del 5_7_17 – danni punitivi-1).
Nel novero della casistica esaminata dalle Sezioni Unite (che sottolineano ripetutamente la necessaria sussistenza di un preciso supporto normativo alla irrogazione del danno punitivo…) attira l’ attenzione degli operatori il richiamo all’ art. 93 terzo comma c.p.c., una norma a cui, sin dalla sua introduzione (con la L. 18 giugno 2009, n. 69) non sono certo state risparmiate critiche. In particolare i primi interpreti hanno segnalato tre criticità interpretative:
- indeterminatezza dei presupposti: non essendo espressamente richiamati i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo (“dolo o colpa grave”);
- mancata indicazione della specifica funzione; in particolare ci si è chiesto se si dovesse ricollegare l’ applicazione della norma alla verifica di un effettivo pregiudizio patito dalla parte vincitrice;
- indeterminatezza dei criteri di liquidazione;
Possiamo oggi dire che i primi due nodi sono stati sciolti. In particolare la Suprema Corte (con sentenza Cass. Civ. 7726/16 scaricabile qui) ha risolto la prima questione stabilendo che il requisito del dolo e della colpa grave è necessario e deve investire la difesa nel suo complesso (non, quindi, una singola azione od eccezione), mentre la sentenza in commento, sul solco di giurisprudenza di merito ormai consolidata e dell’ autorevole sindacato di legittimità della Corte Costituzionale (contenuto nella sentenza 152/16 scaricabile qui) ha riconosciuto la ricevibilità nell’ ordinamento dei cosiddetti “danni punitivi” sanando con il proprio intervento anche il secondo “punto dolente”.
Resta la questione, non di poco conto, della quantificazione, di volta in volta stabilita dal Giudice, nella casistica quotidiana, in una misura pari ad una frazione del danno, alla sua integralità o con metodo equitativo puro (come nella nota sentenza del Tribunale di Varese che, rigettando la domanda, quantificò la “somma” ex art. 93, terzo comma, c.p.c. in misura pari ad oltre due volte la condanna alle spese di soccombenza processuale: scarica qui la sentenza).
Per quanto ci riguarda (e veniamo ad esaminare la norma sotto il punto di vista della difesa del danneggiato – attore) riteniamo che il descritto strumento possa essere utile al fine di vincere talune, ben note, resistenze strumentali e meramente defatigatorie poste in atto dalle controparti resistenti. A tutt’ oggi, tuttavia, risolta la più parte delle perplessità interpretative, permane un’ ombra ravvisabile nel terzo dei “nodi” sopra illustrati: la totale indeterminatezza sugli importi delle “somme” al cui pagamento la parte soccombente può essere condannata.
Da un lato si deve rilevare che la possibilità di una condanna irrogabile “a prescindere” dall’ esistenza di un danno stride con la concomitante tendenza giurisprudenziale a restringere il perimetro del danno risarcibile. D’ altro lato non si può non segnalare il pericolo che simili strumenti possano portare a condanne arbitrarie, del tutto avulse da esigenze di giustizia sostanziale (specialmente in una temperie culturale, quale quella in cui ci troviamo, in cui si tende a confondere troppo facilmente l’ abuso dell’ azione, da censurare, con il semplice uso, che invece è un diritto di rango costituzionale…). Sarebbe quindi utile uno sforzo degli interpreti mirante (per lo meno…) ad identificare parametri oggettivi di quantificazione, ancorati al valore della vertenza o, ancora meglio, alla entità delle spese di soccombenza quantificate dal Giudice.
Condotta in argini di certezza e prevedibilità la novità normativa potrà quindi rappresentare per gli operatori un buon viatico per la risoluzione dei casi più deprecabili di resistenze strumentali ed inflazioni processuali.
Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna
Tribunale di Bologna: risarcibili Danno Morale ed Assistenza Stragiudiziale
Tribunale di Bologna, sentenza 4 aprile 2017 n. 6.444, est. dott. Alessandra Arceri. Questa importante sentenza riafferma tre principi consolidati. In primo luogo la risarcibilità del danno morale: “la sofferenza” afferma il Giudice “può costituire base per la liquidazione del danno morale, in quanto effettivamente, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 235 del 6 ottobre 2014, la sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo (…) è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici in ingenti, entro una forbice che il giudice delle leggi ha stabilito equo attribuire in via equitativa, o in alternativa, secondo i parametri di cui all’ art. 139, terzo comma, C.d.A.”: nella fattispecie il Giudice liquida il 50% di danno morale in considerazione dell’ “intensa sofferenza patita dalla vittima”. In secondo luogo vanno risarcite le spese sostenute dal danneggiato per l’ assistenza legale stragiudiziale (sulla scorta delle pronunce Cass. Civ. 997/10 e 11.154/15). Infine la compensazione in punto alle spese di causa non è giustificata dall’ accertamento della debenza solo di una parte del petitum, non valendo questa circostanza a vanificare la vittoria sostanziale della parte attrice richiedente. Scarica la sentenza: Arceri
Pagamento: il Debitore ha diritto di pretendere Assegno circolare o contante
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 4 luglio 2017 n. 2.383 est. Avv. Concetta Riverso. Secondo la Suprema Corte il rifiuto del creditore di accettare un mezzo di pagamento diversi dal contante deve trovare “ragionevole giustificazione” (Cass. Civ. 27.520/08). Tale requisito può essere integrato dalla circostanza che l’ assegno bancario non è un mezzo di pagamento di sicura copertura o dal fatto che il creditore non dispone di conto corrente che gli consenta pronto incasso. In tale caso il creditore ha diritto di esigere pagamento con contanti o con un assegno circolare. Scarica la sentenza: Riverso
Polizza Infortuni e Danno Biologico RC: NO al Principio Indennitario
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 giugno 2017, n. 2.322 est. Avv. Concetta Riverso. Nella interessante sentenza in esame il Giudice di Pace di Bologna si discosta dall’ orientamento minoritario recentemente adottato dalla Corte di Cassazione (sentenza 13.255/14) in tema di concorrenza fra diritto al risarcimento da responsabilità civile e diritto all’ indennizzo da polizza infortuni. Secondo il Giudice, ove concorrano diritto al risarcimento ed all’ indennizzo “il mancato riconoscimento di un ristoro porterebbe ad una alterazione del sinallagma obbligazionario sicuramente a favore dell’ impresa assicuratrice ed in contrasto con la giurisprudenza (meno recente, ma maggioritaria) secondo la quale il cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno sarebbe possibile, in quanto hanno una diversa fonte)”.
Il risarcimento ha natura legale (ex art. 2043 c.c.) l’ indennizzo ha natura contrattuale, derivante da un contratto con il quale l’ assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere una somma al verificarsi di un determinato evento. Ciò, di fatto, comporta l’ esclusione della compensatio lucri cum damno, che troverebbe applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno (Cass. Civ. 10 maggio 2013, n. 12.248).
Scarica la sentenza: Riverso
Spese di Assistenza stragiudiziale
Proponiamo tre sentenze che esaminano il problema della risarcibilità delle spese di assistenza prestate al danneggiato dall’ avvocato e dal patrocinatore nella fase precedente il giudizio.
La sentenza Giudice di Pace di Bologna, 17 maggio 2017 n. 1746, est. Avv. Antonio Pederzoli, considera tali spese non solo “astrattamente risarcibili, in quanto necessarie”, ma altresì liquidabili anche in mancanza di specifica allegazione documentale. Scarica la sentenza: Pederzoli
La sentenza Giudice di Pace di Bologna, 17 maggio 2017, n. 1747 est. Avv. Federica Poli Camagni estende la risarcibilità non solo alle spese di assistenza stragiudiziale (nello specifico caso dimostrate con fattura) ma anche a quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. precedenti il giudizio di merito. Scarica la sentenza: Poli Camagni.
Infine la sentenza Giudice di Pace di Bologna, 19 aprile 2017, n. 1393, est. Avv. Stefania Trincanato effettua una esauriente ricognizione della tematica, e perviene alla soluzione favorevole al danneggiato sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 2775/06 e 26.973/08). Scarica la sentenza: Trincanato
Inchiesta Fonsai di Torino: così le Lobby assicurative scrivono le Leggi
Come è potuto succedere che negli ultimi 15 anni i livelli di tutela delle vittime della strada siano crollati, rendendo il risarcimento un far west in cui il danneggiato è trattato alla stregua di un pericolo sociale?
Semplice: le parti politiche che richiedono agli elettori deleghe affermando di voler difendere i più deboli, poi scrivono le leggi sotto dettatura dei più forti. E’ la storia del famoso “articolo 8” del decreto “Destinazione Italia” emersa dall’ inchiesta di Torino sulla acquisizione di Fonsai da parte del gruppo assicurativo bolognese, in cui sono riportati gli scambi fra lobbisti e direzione.
Molte le chicche: “Stefano, meno scrivi che sono i nostri emendamenti, meglio è”: è l’ SMS del Presidente di Unipol, Luigi Stefanini, al responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo di Bologna Stefano Genovese.
“Questa mattina abbiamo visto Yoram [Gutgeld, consigliere economico di Renzi, relatore della norma] e gli ho dato già una prima tornata di emendamenti, adesso stiamo finendo gli altri” scrive Genovese pochi giorni prima.
Non si parla solamente di clausole abusive per costringere i contraenti alla riparazione convenzionata, di sponsorizzazioni governative alle scatole nere e di divieto di cessioni del credito, ma anche di danni mortali. E’ il parlamentare PD Ernesto Carbone che fa la figura del passacarte nella narrazione di Genovese, che il 31 dicembre aggiorna Stefanini: “guarda, altre novità. Il PD ha ritirato un emendamento che invece gli avevamo fatto presentare sui danni mortali (…) un emendamento [ovviamente inteso a ridurre i risarcimenti spettanti ai parenti delle vittime] che avevamo fatto presentare a Carbone“.
Poi, però, scosso dalle convulsioni del governo Letta, il PD si spaccò sulle ultime votazioni, e alla fine l’ art. 8 (sostenuto anche dalla Senatrice Vicari, nel frattempo finita nei guai nel contesto di una inchiesta della Procura di Trapani) venne stralciato.
Un vero peccato, per una iniziativa che procedeva sotto i migliori auspici. Gutgeld, risulta dalle carte, ne avrebbe parlato addirittura con Renzi, che gli avrebbe detto: “Vai, e spacca i sassi!”. Cioè, fuor di metafora: spacca le vittime della strada.
Nulla di illecito, a quanto è dato capire. Nulla che gli addetti ai lavori non sapessero già (non ci sorprenderebbe certo scoprire una simile regia nei famosi emendamenti “spuntati” come funghi, nel giro di una notte, nel corso dell’ iter di approvazione al Decreto Concorrenza, oggi conosciuti come commi 3 ter e 3 quater della L. 27/12). Fa una certa impressione, tuttavia, leggere nero su bianco i crudi retroscena. Così si fanno le leggi nel nostro Paese.
[Avv. Marco Bordoni, testi estratti da articoli comparsi oggi sul quotidiano La Stampa, segnalati dall’ Avv. Massimo Perrini]
Discutiamo della Sicurezza Stradale su TV7
La difesa dei diritti dell’ automobilista è stata l’ oggetto della puntata della trasmissione TV7 Con Noi dedicata alla sicurezza stradale, alla quale abbiamo partecipato assieme al Presidente di ANEIS Giovanni Polato ed al tecnico ricostruttore Ing. Alberto Sartori.
Consigliamo ai nostri visitatori (specialmente ai non addetti ai lavori) di ascoltare con attenzione la puntata.