Riceviamo dall’ Avv. Beatrice Monticelli e volentieri pubblichiamo:
Corte di Appello di Bologna, sentenza 18 marzo 2018 n. 778. E’ vero che il comportamento colposo del danneggiato può costituire, ex art. 2051 c.c., caso fortuito. Tuttavia l’ onere della prova non grava sul danneggiato (il quale, quindi, non deve dimostrare la presenza di una insidia occulta atta ad escludere la sua colpa) ma sul custode, al quale spetta allegare e provare l’ esclusiva colpa del danneggiato e l’ inevitabilità dell’ evento. Scarica la sentenza: Gaudioso01