Non è Frazionamento quando Cessionario e Danneggiato intentano Processi separati

Tribunale di Bologna, sentenza 21 febbraio 2018, n. 20.179, est. Benini. Se è vero che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto contrattuale frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, è altresì vero che tale frazionamento deve essere ‘abusivo’ nel senso che deve intervenire senza alcuna apprezzabile ragione (cfr. cass.18810/16). Nel caso di specie la XXX ha ceduto il proprio credito relativo ai danni materiali alla Società RRR, la quale ha agito poi in giudizio.
E’ prassi ormai usuale per un carrozziere (così come per altri operatori professionali attivi nel settore) ottenere dal proprio cliente-danneggiato, al posto del pagamento, la titolarità del credito risarcitorio connesso alle prestazioni fornite. Detta soluzione, quando svolta in maniera incontrollata (per esempio con diverse e plurime cessioni parziali del credito) può indubbiamente comportare delle storture, ma non può -di per sé- essere considerata abusiva, come ritenuto dal Giudice di Pace. Nel caso di specie la danneggiata ha ceduto, in una unica soluzione, il proprio credito per i danni derivati alla vettura in data 25 novembre 2013, quando non erano ancora decorsi i termini per esercitare l’azione ex art.145 C.d.A. La RRR ha tempestivamente agito in giudizio, vedendosi riconosciuto l’importo richiesto. Non è ravvisabile pertanto il perseguimento di uno scopo estraneo a quello tipico dell’atto di cessione né in tale atto un espediente per parcellizzare il credito, dando luogo  ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede. Scarica la sentenza: Benini01

Pubblicità