Tribunale di Bologna: risarcibili Danno Morale ed Assistenza Stragiudiziale

Tribunale di Bologna, sentenza 4 aprile 2017 n. 6.444, est. dott. Alessandra Arceri. Questa importante sentenza riafferma tre principi consolidati. In primo luogo la risarcibilità del danno morale: “la sofferenza” afferma il Giudice “può costituire base per la liquidazione del danno morale, in quanto effettivamente, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 235 del 6 ottobre 2014, la sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo (…) è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici in ingenti, entro una forbice che il giudice delle leggi ha stabilito equo attribuire in via equitativa, o in alternativa, secondo i parametri di cui all’ art. 139, terzo comma, C.d.A.”: nella fattispecie il Giudice liquida il 50% di danno morale in considerazione dell’ “intensa sofferenza patita dalla vittima”. In secondo luogo vanno risarcite le spese sostenute dal danneggiato per l’ assistenza legale stragiudiziale (sulla scorta delle pronunce Cass. Civ. 997/10 e 11.154/15). Infine la compensazione in punto alle spese di causa non è giustificata dall’ accertamento della debenza solo di una parte del petitum, non valendo questa circostanza a vanificare la vittoria sostanziale della parte attrice richiedente. Scarica la sentenza: Arceri

 

 

Pubblicità

Concorso di colpa per velocità ed Onorari Stragiudiziali

Tribunale di Bologna, sentenza 6 marzo 2017 n. 3.153 est. dott.ssa Arceri. Ogni utente della strada, obbligatoriamente in caso di strade che, pur avendo diritto di precedenza sono fiancheggiate da incroci, intersezioni, passi carrabili o simili, deve calibrare la propria velocità in modo da poter garantire il tempestivo arresto del veicolo in caso di improvviso ostacolo anche se, in ipotesi, il veicolo che pone ostacolo sia a sua volta responsabile di infrazione. Il mancato rispetto di tale cautela deve essere sanzionato con concorso di colpa nel caso quantificato nel 50%.

Nel conteggio del risarcimento devono essere riconosciute anche le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale prestata da un patrocinatore stragiudiziale, per quanto non abbia consentito di pervenire a transazione. Scarica la sentenza: Arceri 02

Nuovo Orientamento del Tribunale di Bologna sulla 27/12: l’ Interpretazione della Dott.ssa Alessandra Arceri

Lo scorso 11 marzo si è tenuto presso Medinforma un interessante incontro in occasione del quale giudici, avvocati, medici e medici legali, ciascuno per quanto di loro competenza, hanno potuto discutere delle problematiche di maggiore attualità in relazione alla tematica del risarcimento danni. Particolare interesse ha assunto, in questo contesto di indiscutibile spessore tecnico, l’ intervento della Dott.ssa Alessandra Arceri, Giudice della III Sezione Civile del Tribunale di Bologna, estensore di sentenze di particolare rilievo, che ha avuto l’ occasione (a quanto ci risulta, per la prima volta) di illustrare e chiarire gli indirizzi della sezione. Pubblichiamo il video dell’ intervento, di cui consigliamo visione integrale per l’ esaustività dei temi trattati, e di cui trascriviamo in calce, per comodità dei lettori, la parte relativa alla questione del risarcimento dei danni ex art. 139 C.d.A.:

 

Trascrizione (dal minuto 1′ 16 al minuto 13’20) In riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale, sentenze ed ordinanze che hanno giustamente sottolineato come questa modifica legislativa nasca da una esigenza precisa, vale a dire porre un limite nell’ interesse generale al contenimento dell’aumento di costi di assicurazione, e di porre un limite alla risarcibilità di quelle che sono invalidità cosiddette micro permanenti derivanti dalla circolazione stradale.

Gli stessi criteri sono applicabili anche alla responsabilità medica. La Corte Costituzionale ha preso atto di un fenomeno di mal costume piuttosto diffuso. La sez. III C civile, alla quale appartengo, poco tempo fa era definita con scherno da parte dei colleghi della altre sezioni “la sezione parafanghi”. Io sono fiera di appartenere alla sezione parafanghi. La maggior parte del contenzioso era costituita, fino a poco tempo fa, da richieste di risarcimento in seguito a c.d. tamponamenti (a catena o meno) in cui la classica lesione riscontrata era la distorsione del rachide cervicale. Adesso io non sono una esperta in materia in materia medica clinica. Ho idea che si tratti di una lesione che, per quel che mi è dato capire, interessa sia l’ossatura del collo sia l’ossatura derivante da un violento trauma da sviluppo di energia cinetica, quindi un improvviso stiramento sia della muscolatura del corpo sia delle vertebre. Questa lesione è sicuramente e strumentalmente accertata e accertabile nell’ immediatezza. Perlomeno, per quello che mi è dato vedere, da quello che vedo nelle cause, ci sono sempre degli accertamenti all’ inizio (radiografici ed ecografici) che riescono ad evidenziare l’interessamento della struttura vertebrale e muscolare.

Poi la lesione evolve e il problema, per quello che abbiamo riscontrato in Tribunale, è verificare se, a distanza di tempo, queste lesioni siano esitate di menomazione permanenti oppure no. Quello che è emerso stamattina ai fini del nostro lavoro è che è importante stabilire quello che è lesione e quello che è menomazione. Quello risarcito a titolo di danno biologico cosiddetto permanente è la menomazione, cioè quella lesione dell’integrità pscicofisica che il soggetto riporta per effetto del trauma iniziale e che lo accompagnerà per tutta la sua esistenza, cosa che è diversa, invece, dalla lesione iniziale. L’interpretazione che noi abbiamo dato a questa norma è che oggetto dell’accertamento strumentale-obiettivo (come si esprime al norma comma 3 ter) non dev’ essere la lesione iniziale cioè il momento in cui il paziente si presenta al Pronto Soccorso ma dev’ essere l’esito permanente perché è vero che il comma secondo dell’art. 139 parla di lesione di lieve entità, però è anche vero che il primo ci dice che il danno biologico è costituito dalla lesione, quindi è la legge che, a proposito del danno biologico, si esprime in termini di lesione in senso di menomazione, non lesione nel senso di trauma iniziale.

E’ questo accertamento che va fatto con metodologia obiettiva e strumentale. Questa mia sentenza del maggio 2016 ha fatto molto scalpore perché io ho chiarito questo concetto, vale a dire che vi era stata una perizia sibillina (nel senso che si dava conto dell’accesso del soggetto al P.S. con riscontro strumentale perché nel caso di specie c’era stata una ecografia della distorsione del Rachide cervicale e a distanza di due-tre anni la visita del medico legale il quale dice “riconosco un pregiudizio dell’1,5% in quanto il soggetto mostra esiti di distorsione del rachide cervicale”).

Allora mi vorrai dire come sono riscontrati questi esiti di distorsione del rachide cervicale? Perché è anche riduttivo concentrarsi su quell’ aggettivo “strumentale” che è impiegato dalla norma. In realtà la norma (e c’è una sentenza del Tribunale di Padova molto precisa sul proposito), non muta il criterio di accertamento che costituisce il cardine della medicina legale, perché il comma 3 quater parla di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Ora, l’accertamento medico legale, cosi come definito dalla legge, può consistere in tre metodologie: quella visiva, quella clinica e quella strumentale.
L’accertamento visivo è una cicatrice, che è una lesione visibile. L’accertamento clinico è quello che il medico legale può fare nella classica visita legale: non a caso il termine “visita” ha la stessa radice di “visivamente”.

Cosa si può fare durante la visita? Degli accertamenti che danno il riscontro obiettivo della lesione (ad esempio la lesione della muscolatura può essere accertata dietro palpazione, impossibilità di fare movimenti…): questo è un accertamento clinico che risponde ai criteri normativi.

Poi c’è l’accertamento strumentale.

L’ errore in cui non bisogna cadere leggendo la mia sentenza è che l’unico accertamento possibile sia quello strumentale, perché vorrei chiarire che questo comma 3 ter, laddove parla di accertamento clinico strumentale obiettivo non intende il solo accertamento strumentale, ma intende riferirsi all’ accertamento medico legale come tradizionalmente inteso.

Quello che si è voluto evitare con questo intervento normativo è che si attribuissero dei punti di invalidità permanente sulla base di mere allegazioni del paziente. Il paziente arriva dal medico legale in sede di visita peritale e dice “mi fa male qui, mi fa male là”. L’ intervento ha voluto dire che questo non basta, perché occorre che se ci sono degli esiti permanenti il medico li accerti e ne dia conto in relazione sulla scorta di questo tipo di accertamento. Laddove non sia possibile e quindi il danno venga meramente prospettato dal paziente a livello soggettivo, non è risarcibile.

Anch’io sono d’accordo che i colleghi nella sentenza della Cassazione la 18773/2016 abbiano fatto un po’ un fricandò. Mi dispiace per l’autorevolezza dell’estensore, ma si parte esaminando una fattispecie che non c’entra niente (perché si parlava di un danno da invalidità temporanea, un danno che ha un decorso e criteri del tutto differenti, perché lo stesso art. 32 comma 3 ter  ci dice che queste limitazioni riguardano solamente il danno biologico permanente. per quello temporaneo, valgono ovviamente su diversi criteri: se il soggetto va al pronto soccorso e gli viene diagnosticata la classica distorsione al rachide cervicale (perché oggi ce l’abbiamo con quella) porta il collare quattro mesi, nessuno dice che quel collare non sia stato portato quattro mesi e che il soggetto non abbia diritto al risarcimento della invalidità temporanea totale o parziale che dir si voglia.

L’ invalidità temporanea a quel soggetto non gliela toglie nessuno e non si richiede neanche l’accertamento strumentale perché la norma non lo richiede per quel tipo di invalidità. Quindi quello che la Cassazione ha detto è stato un fuor d’opera, nel senso che non gli era richiesto di fare riferimento alle norme che disciplinano una fattispecie completamente diversa. E con questo spero di essere stata chiara sul concetto di risarcibilità della micro permanente.