Giudice di Pace di Bologna, sentenza 29 marzo 2023 n. 1123, est Zardi. “Controversa è pure la questione della risarcibilità delle opere di sfumatura del parafanghi per elidere la differenza del tono di colore rispetto al paraurti posteriore, essendo diversi i materiali di costruzione e di verniciatura dei suddetti elementi. nel contraddittorio con i periti di parte, il CTU, pur concordando sull’assunto che il risarcimento integrale del danno deve comprendere anche il danno estetico su un’auto usata, nulla opinando sui relativi importi, non include le lavorazioni relative alle sfumature, ritenendo, per contro, che la “tradizione di mercato” coincidente con la regola d’arte nella prassi assicurativa non riconosca la sfumatura come tipologia d’intervento. L’assunto non appare fondato in punto di diritto, a mente dell’art. 148, comma 11 bis Cod. Ass., per cui l’assicurato ha la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della L. 122/92.