Cedibile il Credito Risarcitorio nei Confronti della Ausl

Corte di Appello di Bologna, sentenza 27 marzo 2023

In caso di premorienza del danneggiato il danno va liquidato, quanto al danno biologico, in proporzione alla sopravvivenza effettiva. Diverso il discorso relativo al danno morale: tale danno va liquidato per un terzo indipendentemente dalla durata della sopravvivenza, per due terzi in proporzione della medesima.

La cessione a terzi di un credito risarcitorio vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione è legittima e valida, dal momento che il divieto di cui al R.D. 2440/23 è relativo a norma eccezionale valevole nei soli confronti dell’amministrazione statale e quindi insuscettibile di applicazione analogica nei confronti delle Aziende Sanitarie (Cass. Civ. 17.496/08, 23.723/14, 20.739/15, 30.658/17).

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Tribunale di Bologna: risarcibili Danno Morale ed Assistenza Stragiudiziale

Tribunale di Bologna, sentenza 4 aprile 2017 n. 6.444, est. dott. Alessandra Arceri. Questa importante sentenza riafferma tre principi consolidati. In primo luogo la risarcibilità del danno morale: “la sofferenza” afferma il Giudice “può costituire base per la liquidazione del danno morale, in quanto effettivamente, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 235 del 6 ottobre 2014, la sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo (…) è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici in ingenti, entro una forbice che il giudice delle leggi ha stabilito equo attribuire in via equitativa, o in alternativa, secondo i parametri di cui all’ art. 139, terzo comma, C.d.A.”: nella fattispecie il Giudice liquida il 50% di danno morale in considerazione dell’ “intensa sofferenza patita dalla vittima”. In secondo luogo vanno risarcite le spese sostenute dal danneggiato per l’ assistenza legale stragiudiziale (sulla scorta delle pronunce Cass. Civ. 997/10 e 11.154/15). Infine la compensazione in punto alle spese di causa non è giustificata dall’ accertamento della debenza solo di una parte del petitum, non valendo questa circostanza a vanificare la vittoria sostanziale della parte attrice richiedente. Scarica la sentenza: Arceri

 

 

Giudice di Pace di Imola e Bologna su L. 27/12: Assicurazioni ancora KO

Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 marzo 2017 n. 132, est. Avv. Maria Grazia Parenti. La prova strumentale richiesta dalla L. 27/12 stabilisce una irrisarcibilità che comunque va interpretata in modo restrittivo e non estesa oltre il significato letterale della norma. Rimangono quindi risarcibili i casi di compatibilità della diagnosi clinica con quanto emergente  dalle indagini strumentali effettuate e l’ invalidità temporanea. Anche ove i rilievi strumentali effettuati (nel caso lastre ed ecografia) non siano autonomamente patognomonici di lesione post traumatica, ove vi sia compatibilità fra l’accertamento e la dinamica lesiva così come rilevata al Pronto Soccorso e in occasione della CTU, il requisito della prova strumentale deve ritenersi integrato (anche a causa della eccessiva onerosità ed inutilità di esami e accertamenti alternativi, come tac e risonanza magnetica). Deve essere liquidato poi il danno morale (che, nel caso di avanzata gravidanza della danneggiata, può essere adeguato al rialzo al 40% del biologico). Scarica la sentenza: Parenti07

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 marzo 2017, n. 679 est. Avv. Concetta Riverso. I postumi permanenti sono risarcibili anche quando non siano strumentalmente accertabili (visibili) a condizione che l’ esistenza degli stessi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile criteriologia medico legale. La sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo, per effetto del vulnus alla propria integrità psico fisica è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici non ingenti. Scarica la sentenza: Riverso 01

Non solo Bologna: come si risarcisce ex 139 C.d.A. a Padova e Rimini

Tribunale di Rimini, sentenza 24 marzo 2017 n. 341, est. dott.ssa Susanna Zavaglia. L’ interpretazione più plausibile dell’ art. 139 C.d.A., è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l’ affermazione dell’ esistenza del danno in esame sulla base delle sole dichiarazioni della vittima. Per tanto devono ritenersi risarcibili anche i danni che non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’ esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. Nel caso di specie le menomazioni erano sostenute da riscontro strumentale (RX della colonna vertebrale e RM del tratto cervicale) e obiettivi (test di Romberg positivo) con conseguente piena prova del danno.  Il pregiudizio morale va liquidato (nella specie nella misura del 30%) come adeguamento del danno biologico al caso concreto e previa prova desumibile anche da presunzioni semplici. Del pari dovuto il risarcimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale (anche in caso di mancato accordo) ove l’ attività sia stata provata. Scarica la sentenza: Tribunale di Rimini

Tribunale di Padova, sentenza 26 gennaio 2017, n. 242, est. dott. Guido Marzella il termine “visivamente” di cui al comma 3 quater art. 32 L. 27/12 può essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale possono essere ammessi tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’ altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”. Una volta interpretata in tal modo l’ espressione “visivamente” diviene quindi agevole concludere che l’ art. 32 terzo quater richiede univocamente che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma con quello precedente discende che anche il comma ter, relativo in via specifica al danno biologico permamente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’ invalidità temporanea. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il vincolo che deriva al giudice di merito da una sentenza interpretativa di rigetto è soltanto è soltanto negativo, consistente cioè nell’ imperativo di non applicare la norma secondo l’ interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte. Scarica la sentenza: Quanto al danno morale, lo stesso non può in alcun caso ritenersi compreso nel danno biologico  e va liquidato autonomamente in ragione della sua indipendenza ontologica. Scarica la sentenza: Tribuale di Padova

Giudice di Pace di Bologna: Ecografia ed Accertamento Strumentale

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2017 n. 535 est. Avv. Pederzoli: per quanto l’ accertamento ecografico confermi direttamente i sintomi e la sofferenza e solo indirettamente la lesione, lo stesso è valido al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla L. 27/12. Ne consegue che, in presenza della conferma di tale esame strumentale, è possibile liquidare al danneggiato il risarcimento del danno da invalidità permanente, oltre che della temporanea e del danno da sofferenza. Scarica la sentenza: Pederzoli-04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 febbraio 2017, n. 589 est. Avv. Poli Camagni: si conferma che l’ ecografia con referto del seguente tenore: “lesione muscolare da contusione strappo di terzo grado del diametro di oltre 20 mm. in corrispondenza del vasto interno con disinserzione prossimale subtotale dello stesso ed estesa infiltrazione ematica circostante con ematoma fluido di circa mm. 10×20” è da considerarsi conferma strumentale della lesione, valido presupposto per la liquidazione del danno fisico permanente. Scarica la sentenza: Poli-camagni-01