Tribunale di Bologna, sentenza 19 ottobre 2017 n. 17.673, est. Dott.ssa Anna Maria Drudi. L’ art. 145 C.d.A. subordina la proponibilità della domanda giudiziale al rispetto degli oneri richiesti dall’ art. 148 C.d.A. In questi oneri non è ricompresa la trasmissione della constatazione amichevole, che ha l’ unica finalità di accorciare i tempi di liquidazione dati all’ assicuratore. In ordine alla riparazione del danno all’ autoveicolo, il parametro che può assumersi al fine di verificare la sua congruità è il tariffario depositato presso la Camera di Commercio dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative. Quanto alla spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione del veicolo, tale spesa va provata tramite fattura: ove sia soddisfatta tale prova essa deve essere risarcita. Lo stesso dicasi della spesa sostenuta per l’ assistenza stragiudiziale ricevuta dal danneggiato, da riconoscersi in via presuntiva tenuto anche conto che (nel caso di specie) non si versava in una procedura di “risarcimento diretto” e la spesa in questione era modesta (€ 420,00 su una sorte capitale di € 3839,00). Scarica la sentenza: Drudi
Gidice di Pace di Bologna, sentenza 5 ottobre 2017, n. 2.953, est. Avv. Federica Poli Camagni. Ove, in tema di RC auto, successivamente alla notifica di atto di citazione in giudizio, ma prima della prima udienza, la compagnia assicuratrice convenuta provveda all’ invio di un assegno integralmente satisfattivo della sorte capitale, ma non delle spese difensive, le stesse devono essere liquidate dal giudice (il riferimento è a Cass. Civ. Ordinanza 6422/17). Scarica la sentenza: Poli Camagni