Tribunale di Rimini, sentenza 24 marzo 2017 n. 341, est. dott.ssa Susanna Zavaglia. L’ interpretazione più plausibile dell’ art. 139 C.d.A., è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l’ affermazione dell’ esistenza del danno in esame sulla base delle sole dichiarazioni della vittima. Per tanto devono ritenersi risarcibili anche i danni che non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’ esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. Nel caso di specie le menomazioni erano sostenute da riscontro strumentale (RX della colonna vertebrale e RM del tratto cervicale) e obiettivi (test di Romberg positivo) con conseguente piena prova del danno. Il pregiudizio morale va liquidato (nella specie nella misura del 30%) come adeguamento del danno biologico al caso concreto e previa prova desumibile anche da presunzioni semplici. Del pari dovuto il risarcimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale (anche in caso di mancato accordo) ove l’ attività sia stata provata. Scarica la sentenza: Tribunale di Rimini
Tribunale di Padova, sentenza 26 gennaio 2017, n. 242, est. dott. Guido Marzella il termine “visivamente” di cui al comma 3 quater art. 32 L. 27/12 può essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale possono essere ammessi tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’ altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”. Una volta interpretata in tal modo l’ espressione “visivamente” diviene quindi agevole concludere che l’ art. 32 terzo quater richiede univocamente che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma con quello precedente discende che anche il comma ter, relativo in via specifica al danno biologico permamente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’ invalidità temporanea. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il vincolo che deriva al giudice di merito da una sentenza interpretativa di rigetto è soltanto è soltanto negativo, consistente cioè nell’ imperativo di non applicare la norma secondo l’ interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte. Scarica la sentenza: Quanto al danno morale, lo stesso non può in alcun caso ritenersi compreso nel danno biologico e va liquidato autonomamente in ragione della sua indipendenza ontologica. Scarica la sentenza: Tribuale di Padova