Accertamento Strumentale: il Tribunale di Modena si allinea alla Cassazione

Riceviamo dal collega Avv. Pietro Caputo e volentieri pubblichiamo

Tribunale di Modena, sentenza 29 ottobre 2019 n. 1.663, est. dott.ssa Cortelloni.  L’ art. 139 C.d.A. così come riformulato dall’ art. 1 comma 17 L. 4 agosto 2017 n. 124, deve interpretarsi, sulla scorta delle decisioni della Cassazione, nel senso che l’ accertamento del danno biologico permanente di lieve entità deve avvenire mediante gli ordinari criteri medico leali (criterio visivo e/o clinico e/o strumentale) fra loro non gerarchicamente ordinati, ma selezionati in base alle circostanze del caso concreto.

Scarica la sentenza: Tribunale di Modena 166319

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Una Rassegna in Tema di Accertamento Strumentale

Tribunale di Treviso, sentenza 10 ottobre 2017 

Nel coordinare il comma 3 ter al comma 3 quater deve infatti ritenersi prevalente la norma di cui a tale ultimo comma, che prevede appunto che il danno biologico venga accertato in via strumentale, ovvero, in via alternativa ma parimenti idonea, valida ed efficace, “visivamente”. Alla disposizione del comma 3 ter va riconosciuto il ruolo, pur essenziale, di richiamo degli operatori del diritto ad una rigorosa applicazione dei criteri di accertamento e quantificazione del danno alla salute, al fine di rifuggire da valutazioni puramente soggettive che non trovano riscontri strumentali o clinici. Dall’ esame delle documentazione sanitaria in atti, analizzata dal CTU, emerge la precisa valutazione della dinamica del sinistro e degli esiti della radiografia del rachide cervico dorso lombare, a fronte dei quali il medico ha ritenuto superfluo sottoporre la periziata ad ulteriori esami strumentali, reputando sufficiente la valutazione clinica della contrattura della muscolatura paravertebrale. E indubbio, quindi, che la micro lesione permanente quantificata in sede di CTU sia frutto di un accertamento diagnostico clinico strumentale effettuato con le modalità raccomandate dalla Suprema Consulta quanto di una valutazione medico legale svolta dal CTU che, con argomentazioni immuni da censure, utilizzando la consueta criteriologia medico legale, ha affermato la compatibilità fra i postumi riscontrati nel danneggiato ed il sinistro.

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 22 febbraio 2018 n. 30

D’ altronde, la sufficienza che l’accertamento sia condotto secondo le leges artis della scienza medico-legale è stata altresì confermata da una condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “In tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, l’art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012, esplica criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, conducenti a una obiettività dell’accertamento riguardante le lesioni e i relativi postumi qualora esistenti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo nonostante il referto medico avesse diagnosticato contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale, guaribili in sette giorni, che, pertanto, non potevano essere ritenute, come fatto dal giudice di merito, affezioni asintomatiche di modesta entità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico)”. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18773 del 26/09/2016).

Tribunale di Parma, sentenza 20 febbraio 2018 n. 256

Nel caso di specie, il CTU nominato, dando atto delle osservazioni del CTP della assicurazione, ha comunque ragionevolmente ricondotto le proprie conclusioni ai criteri ordinanti della scienza medico-legale, affermando che l’ipertensione rilevata del rachide cervicale, seppure non accertabile con un qualche strumento tecnico predefinito, è pur sempre suscettibile di accertamento medico legale. Ne consegue che rimangono intatti i parametri oggettivi cui uniformare il giudizio di sussistenza delle lesioni accertate.

Tribunale di Modena, sentenza 5 marzo 2018 n. 386:

La Corte di Cassazione ha espresso il proprio orientamento anche in epoca recentissima in ordine alla valenza dell’accertamento strumentale in caso di lesioni personali lievi, cd. micro permanenti, cioè di postumi permanenti compresi tra l’1% e il 9%.

L’art. 139 del D.L.gs. 209/2005, (cd. Codice delle Assicurazioni Private), è stato modificato dall’art. 32 comma 3 ter del D.L. 1/2012 convertito con modifiche dalla L. 27/2012 e dall’art. 1, comma 213 D.Lgs. 74/2015 e, infine, dall’art. 1 comma 19 L. 124/2017, che ha disposto che  “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Le modifiche all’art. 139 C.d.A., ed in particolare quelle relative alla necessità dell’accertamento strumentale, sono state ritenute applicabili anche ai giudizi in corso (Cfr. Cass. n. 18773/2016 e Corte Costituzionale sentenza n. 235/2014).  Con la menzionata sentenza, e con riferimento ad un caso analogo a quello per cui si procede, avente ad oggetto l’appello avverso una sentenza di primo grado che non riconosceva la liquidazione del danno biologico per una lesione micro permanente al rachide cervicale da colpo di frusta, in quanto non strumentalmente accertabile, la Suprema Corte ha ribadito che le norme in esame si applicano anche ai giudizi in corso, ed ha precisato che: “..la ratio delle medesime norme va tratta assumendo come punto di riferimento la previsione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 e, in particolare, la previsione del comma 2 dell’art. 139 secondo cui per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”.

Ciò posto ha ulteriormente specificato, in relazione alle novità introdotte nell’anno 2012, come il legislatore abbia inteso sollecitare una prova rigorosa in merito all’accertamento effettivo dell’esistenza delle patologie lamentate, specie quelle di piccola entità contenute entro la soglia del 9%, in considerazione del fatto che tali procedimenti civili, ai fini statistici, sono tra i più numerosi in assoluto.

Tuttavia sottolineando come “Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere – che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale; difatti, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.

E l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza..”

Ciò posto, nel merito della questione attinente a una lesione del rachide cervicale, altrimenti detta colpo di frusta, la Suprema Corte ha precisato che il CTU non può limitarsi ad accertare la predetta lesione sulla base di quanto riferito dal danneggiato in virtù del maggiore o minore dolore percepito, essendo l’esame strumentale, in simili casi, lo strumento dirimente.

Tuttavia, secondo la Cassazione errava il giudice d’appello, limitandosi ad escludere il risarcimento a causa della mancanza dell’accertamento clinico strumentale senza convocare il CTU per chiarimenti o per un eventuale accertamento supplementare, così ponendo a carico del danneggiato un ulteriore onere probatorio che neppure sussisteva nel momento in cui il giudizio fu incardinato e pertanto accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale territorialmente competente in persona di un diverso Magistrato.

Nel caso che ci occupa, considerato l’insegnamento di cui alla su menzionata sentenza con riferimento ai criteri di ragionevolezza dalla Corte indicati, tenuto in adeguato conto il rilievo costituzionale del diritto alla salute, e optando per una interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua, che si impone, appare opportuno valorizzare l’esito dell’accertamento medico agli atti che parla con certezza di postumi permanenti ormai ampiamente stabilizzati e connessi causalmente all’infortunio.

Pertanto, avuto riguardo alla bassissima percentuale indicata (0,5-1%), dovrà riconoscersi all’appellante un risarcimento del danno biologico per i predetti postumi, da quantificarsi nella somma stimata equa di euro 500,00.  Tenuti in debito conto i criteri orientativi di riferimento di cui alla Tabella elaborata presso il Tribunale di Milano con riferimento al danno non patrimoniale, dovranno riconoscersi all’Ujkaj le seguenti somme a titolo di risarcimento per:  1) Postumi c.d. micro permanenti, euro 500,00.  2) Invalidità invalidità temporanea al 100% per giorni 1, euro 50,00

3) Invalidità invalidità temporanea al 75% per giorni 7, euro 220,00  4) Invalidità invalidità temporanea al 50% per giorni 10, euro 220,00  5) Invalidità invalidità temporanea al 25% per giorni 10, euro 110,00. Per un totale di euro 1100,00 con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data della liquidazione.  Dovrà essere inoltre rimborsata la spesa medica di euro 240,00, pure menzionata e ritenuta congrua dal CTU, potendosi considerare tale quella sostenuta per sottoporsi a visita medica volta all’accertamento della patologia riportata nel sinistro ed alla redazione della relativa relazione.  Il danno morale, inteso come pretium doloris, andrà risarcito nella misura equitativa pari ad euro 500,00 essendo innegabile la sussistenza di una sofferenza derivante dal (pur lieve) trauma fisico e psicologico derivato dall’incidente.

Tribunale di Verona, sentenza “gemelle” n. 2532/2016 e 2531/2016 (dott. P. P. Lanni), entrambe del 06.10.2016, 

“non appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, invocato dall’appellante (e traente origine da Corte Cost. n. 235/14), secondo cui il comma 3 ter del citato art. 32 (modificativo dell’art. 139 cod ass.) riguarda il danno biologico permanente e richiede, ai fini del suo accertamento, una verifica strumentale, mentre il comma 3 quater dello stesso articolo riguarda il danno da invalidità temporanea e consente, a tini del suo accertamento, anche una verifica visiva, oltre che quella strumentale; ed infatti, come chiarito di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, il citato comma 3 quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità “…predicata dagli arti 138 e 139cod. ass. che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale (ossia il visivo-clinicostrumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi” (V. Cass. n. 18773/16); in altri termini, lo scopo perseguito dalla riforma che ha introdotto le due norme è quello di confermare la necessità che la “valutazione medico-legale, costituente il presupposto per il riconoscimento del danno biologico, risponda ad una evidenza scientifica secondo criteri obiettivi, al fine di evitare truffe o risarcimenti ingiustificati; ma, ai fini dell’affermazione dell’oggettività dell’evidenza scientifica, è sufficiente che essa risulti da un’analisi strumentale, o un accertamento clinico o una visita diretta del danneggiato da parte del medico; in questa prospettiva appare evidente che il richiamo ai criteri visivo, clinico e strumentale non può essere inteso come gerarchico o unitario; esso, infatti, è esclusivamente volto ad indicare i metodi che, da soli o congiuntamente, sono idonei a condurre ad un’obiettività dell’accertamento stesso secondo le leges artis; l'”accertamento clinico strumentale obiettivo” di cui al comma 3 ter non può, dunque, essere diverso dal “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” di cui al comma 3 quater; nel caso di specie la CTU disposta in primo grado si è attenuta a tale criterio scientifico, avendo “visivamente” accertato, attraverso la visita diretta della danneggiata, l’esistenza di una lesione (a pag. 3 della relazione medico legale si dà atto che: “rachide cervicale, la rotazione verso dx è ridotta di alcuni gradi, la flessoestensione è limitata, tutti i movimenti appaiono possibili ma cautelati a fine corsa”); non è censurabile quindi la decisione del Giudice di Pace di porre a fondamento delle sue statuizioni la suddetta CTU, con il riconoscimento del danno biologico permanente e temporaneo nei termini indicati dalla relazione peritale”.

il Tribunale di Pisa (dott. M. Viani), con Sentenza n. 158/2017 del 20.02.2017

“non osta al riconoscimento del danno biologico il nuovo testo dell’art. 139 cod. ass. Anche a voler ritenere, con la giurisprudenza costituzionale seguita dalla recente giurisprudenza di legittimità, che tale modifica legislativa si applichi ai giudizi in corso benché l’evento lesivo sia anteriore, si è recentemente precisato: “Invero, il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinicostrumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)” (Cass., 26.9.2016 n. 18773, che ha ritenuto risarcibile il danno in presenza di contusioni diagnosticate al momento del fatto). Nel caso di specie, si evince dalla relazione peritale che furono riscontrati sulla B. trauma distrattivo del rachide e distorsivo della caviglia, con ipomobilità del rachide, limitazione funzionale della spalla destra alla intra-extrarotazione, cassetto dubbio alla caviglia, e pertanto le lesioni furono suscettibili di accertamento obiettivo”.

Tribunale di Rimini  nella sentenza n. 341/2017 del 23.03.2017

(massima) il Tribunale ha operato un espresso richiamo alla statuizione della Suprema Corte sopra menzionata, di nuovo confermando la sufficienza dell’accertamento medico-legale ai fini della liquidazione del danno biologico micropermanente; secondo tale giudice, la ratio che ispirava l’articolo 139 cod. ass., come modificato nel 2012, era semplicemente quella di evitare che l’esistenza del danno alla salute di modesta entità fosse accertato e valutato solo su “supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi”, garantendo che il suo riconoscimento si fondasse su criteri di assoluta e rigorosa scientificità. Ciò, però, non avrebbe potuto significare l’esclusione della risarcibilità dei postumi non accertati strumentalmente (Tac/radiografie), ma che, piuttosto, il loro risarcimento era possibile “a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”.

Tribunale di Padova, sentenza 26 gennaio 2017, n. 242, est. dott. Guido Marzella

Il termine “visivamente” di cui al comma 3 quater art. 32 L. 27/12 può essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale possono essere ammessi tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’ altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”. Una volta interpretata in tal modo l’ espressione “visivamente” diviene quindi agevole concludere che l’ art. 32 terzo quater richiede univocamente che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma con quello precedente discende che anche il comma ter, relativo in via specifica al danno biologico permamente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’ invalidità temporanea. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il vincolo che deriva al giudice di merito da una sentenza interpretativa di rigetto è soltanto è soltanto negativo, consistente cioè nell’ imperativo di non applicare la norma secondo l’ interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte. Scarica la sentenza: Quanto al danno morale, lo stesso non può in alcun caso ritenersi compreso nel danno biologico  e va liquidato autonomamente in ragione della sua indipendenza ontologica. Scarica la sentenza: Tribuale di Padova

Ferrara sentenza 8 novembre 2017:

Il c.t.u. osserva che le lesioni riportate da M. a seguito del sinistro, sono state sottoposte ad accertamento “clinico-obiettivo” presso struttura nosocomiale pubblica (v. documentazione sanitaria pag. 3 elaborato peritale). La risonanza magnetica rileva che la situazione della cervicale non è integra, e l’esame obiettivo condotto dal medico conferma la lesione (v. pag. 3-4 dell’elaborato peritale).

E quindi ampiamente soddisfatto il criterio di cui all’art. 139 co. 2 codice delle assicurazioni. La norma predetta esige che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico

legale, e quindi dal Giudice, secondo criteri rigorosi, che abbiano un fondamento obiettivo, senza che sia possibile fondare l’affermazione dell’esistenza del danno sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su mere ipotesi.

Tribunale di Pordenone sentenza 22 aogosto 2017:

Al riguardo giova premettere che il D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012 , novellando l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005 ), ha posto una forte limitazione ai mezzi di prova relativi alle lesioni di lieve entità, disponendo la risarcibilità del danno biologico permanente solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo. Nonostante ciò, ai fini dell’imprescindibile accertamento obiettivo delle lesioni di lieve entità riportate in un

sinistro stradale e degli eventuali postumi, si può impiegare uno tra i diversi criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, ossia i criteri visivo, clinico e strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le

leges artis (cfr. Cass. civ. 18773/2016). Per tale motivo, si incorrerebbe in errore di sussunzione se, non essendovi valide ragioni per ritenere inattendibile un referto medico, si escludesse la risarcibilità del danno biologico temporaneo e/o permanente nonostante che detto referto abbia diagnosticato la presenza di lesioni suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico.

Tribunale di Milano sentenza 8 aprile 2016 n. 4461:

“Parimenti da rigettare è l’altro motivo di appello, cui ha replicato l’odierno appellato, che si incentra sulla pretesa contrarietà del riconosciuto danno biologico alle disposizioni di cui all’art. 139 CDA laddove dispone che le lesioni di lieve entità non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente se non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Al riguardo devono essere disattese le censure sul punto posto che in atti vi è il riscontro del pronto soccorso in data 17.4.2010 ove anche a seguito di RX fu posta diagnosi di trauma distorsivo rachide cervicale. Ulteriormente il CTU dr. Basile, nell’ambito dell’accertamento medico ha potuto riscontrare una modica contrattura della muscolatura paravertebrale e escursioni articolari ridotte agli estremi gradi delle rotazioni laterali, dovendosi disattendere la deduzione secondo cui “l’accertamento clinico strumentale obiettivo “di cui parla il legislatore sia esclusivamente l’accertamento effettuato con strumenti tecnici, ben potendo esser tale accertamento strumentale eseguito dallo stesso medico, sulla base della visita eseguita

La Cassazione Abbatte il Totem dell’ Accertamento Strumentale

totem-pole-clipart-thunderbird-6Sono passati quasi sei anni dall’ entrata in vigore della L. 24 marzo 2012 n. 27. Sei, lunghi, anni durante i quali siamo stati costretti ad interpretare i due commi della discordia (3 ter e 3 quater) in tanti e tali modi da far sembrar dilettanti i commentatori del Talmud babilonese.

Due commi trovati prodigiosamente “sotto ad un cavolo” la mattina del 21 febbraio 2012 dagli onorevoli Germontani, Casoli, D’ Alia, Sangalli, Izzo (ricordiamo anche i partiti, siamo pur sempre in campagna elettorale e l’ oblio sarebbe ingratitudine: PDL, UDC, PD) e approvati con una levata di scudi dalla decima commissione per far “crescere l’ Italia” nel clima di eccezione che contraddistinse l’ attività del gabinetto Monti.

Due commi disinteressatamente commentati, nell’ immediato, dalle più prestigiose Tribune della medicina legale Nazionale, tribune insospettabili, per caratura scientifica, di qualsiasi partigianeria, pronte ad attestare, ad inchiostro del legislatore ancora fresco: “che qualora il danno alla persona di cui viene richiesto il risarcimento nasce [sic] da una lesione che non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo, in tal caso  non sarà possibile, indipendentemente dalla sintomatologia riferita, riconoscere un danno biologico permanente“.

Attestato rilasciato sulla base di una logica sfuggente, visto che la lettura testuale della norma, così come frettolosamente assemblata, non era certo univoca, anzi sembrava dare ragione ai pochi che, nell’ immediato, sostennero la tesi esattamente opposta. Purtroppo molti preferirono ripetere pappagallescamente il mantra: il danni non strumentalmente accertati non si pagano più!

Una interpretazione in seguito”benedetta” dalla Corte Costituzionale (ora è lecito dirlo) più reazionaria della storia della Repubblica, che riteneva suo obbligo stracciare le proprie stesse pronunce, rese nel 1986, quando una composizione di ben diversa levatura aveva lanciato un monito (che, letto con il senno del poi, aveva contenuti profetici) sulla illegittimità di qualsiasi limite legislativo al risarcimento del danno alla persona: “Quand’ anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ ordinamento, d’ un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla tutela risarcitoria (disponendo ad esempio che non la lesione di quel diritto, di per sé, sia risarcibile, ma la medesima purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Il legislatore, rifiutando la tutela risarcitoria (minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla predetta tutela. La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’ effettività della predetta dichiarazione costituzionale.“.

Quando poi la tecnica interpretativa iniziò a riguadagnare terreno e, (si era già al settembre 2016), la Corte di Cassazione ebbe a pronunciarsi per la prima volta sul tema, smentendo clamorosamente le tesi dei soloni e premiando invece le posizioni dei “parafanghisti”, per così dire, si parva licet componere magnis, rovesciando i potenti dai troni ed innalzando gli umili, la già citata Tribuna super partes di Medicina legale si prese il disturbo di bacchettare gli Ermellini, o per lo meno i loro più entusiasti interpreti, spiegando che la sentenza in questione non affermava affatto il principio di diritto in essa chiaramente enunciato.

Persino il chiarimento legislativo della scorsa estate e le inequivoche prese di posizioni dei più autorevoli commentatori erano stati “digeriti” con una certa disinvoltura dagli “zeloti dello strumento”.

Per cui immaginiamo la sorpresa, lo sconcerto, che potranno provare tutti costoro di fronte all’ odierna, seconda, pronuncia in commento. Ci riferiamo alla sentenza Cassazione Civile, 19 gennaio 2018, n. 1272 che scrive la parola “fine” a sei anni di bagarre con l’ enunciazione dei seguenti principi che dobbiamo trascrivere integralmente:

“sull’ effettiva interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate [L. 27/12 n.d.r.] questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi con la recente sentenza 26 settembre 2016, n. 18.773. In tale pronuncia (…) la Corte ha (…) precisato che la ratio delle medesime norme va tratta assumendo come punto di di riferimento la previsione degli artt. 138 e 139 d.Lgs. n. 209 del 2005 e, in particolare, la previsione del comma 2 dell’ art. 139 secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’ integrità psico fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale”. Ragione per cui quella sentenza è pervenuta alla conclusione anche anche alla luce della norma sopravvenuta (che richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo) i criteri di accertamento del danno biologico non sono gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis” in modo da condurre ad una “obiettività dell’ accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)”.  Alla citata pronuncia l’ odierna sentenza intende dare continuità, con le precisazioni che seguono.

Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere (che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia) non può essere inteso, però, come alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fondata esclusivamente con l’ accertamento clinico strumentale; come già ha avvertito la citata sentenza n. 18.773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l’ accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l’ accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza.”

Quanto alle menomazioni minori (come, esemplificativamente, la distorsione cervicale), la Corte di Cassazione afferma che “il C.T.U. non può limitarsi, a fronte di simile patologia, a dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice (e in sostanza non verificabile) del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca”. In tali casi il C.T.U. “con ogni probabilità” ricorrerà all’ accertamento clinico strumentale, fermo restando il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’ esperienza clinica della specialista.“.

In conclusione (principio di diritto): l’ art. 139 comma 2, del codice delle assicurazioni “va interpretato nel senso che l’ accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’ integrità psico fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico legali; tuttavia l’ accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’ unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.”.

Si chiude quindi definitivamente, e nel senso più auspicabile, una vicenda in cui molto poco hanno contato le ragioni del diritto, e molto le ragioni economiche, che si possono sintetizzare con una tabella, che qui si riporta: sono 8 miliardi e 511 milioni gli utili realizzati, in questi anni, dal comparto RC auto italiano (dati ANIA) utili provenienti, in gran parte, dalla mancata liquidazione di danni “non accertati strumentalmente”.

Figura 1 Dati: ANIA , Eurostat. % crescita PIL Italia a fronte di crescita % utili in RC Auto. I dati degli utili sono in percentuale rispetto alla raccolta premi.

 

E’ quindi con una punta di malinconia che chiudiamo questo commento: per quanto ci riguarda, la soddisfazione del tardivo riconoscimento non compensa certo l’ afflizione per le tante prevaricazioni cui in questi anni i nostri assistiti hanno dovuto sottostare.

***

Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna

 

Accertamento Strumentale e Giudice di Pace: facciamo il Punto

E’ passato ormai un anno dalla virata giurisprudenziale della terza sezione del Tribunale di Bologna (presentata e precisata dalla dott.ssa Alessandra Arceri lo scorso 11 marzo). Un periodo di tempo sufficiente a consentire ai Giudici di Pace (statisticamente più interessati dalla problematica) di fare i conti con le problematiche sollevate dal Tribunale, fornendo la propria interpretazione della norma. Volendo quindi trarre un bilancio possiamo dire che ad un primo momento di smarrimento, che ha lasciato troppo spazio alle tesi assicurative, secondo cui “i danni non si pagano più”, è subentrata una fase più matura, in cui i Giudici hanno ritenuto opportuno valorizzare al massimo gli accertamenti strumentali esistenti e possibili in relazione a danni che da sempre si rilevano principalmente sulla base del dato clinico. Possiamo quindi dire che lo stato dell’ arte è il seguente: mentre le menomazioni rilevate sulla base delle semplice narrazione soggettiva del danneggiato non possono essere ristorate con il risarcimento di un danno permanente, quelle supportate dal dato clinico al momento della consulenza d’ ufficio (a mente di Cass. Civ. 18.773/16) ed (eventualmente…) confermate dalle risultanze di un accertamento strumentale effettuato nell’ immediato devono essere rimborsate. Come evidenziato dalla rassegna che segue questo indirizzo è ormai fatto proprio dalla giurisprudenza quasi unanime dell’ ufficio.

Abbiamo già pubblicato su questo sito le pronunce della dott.ssa Riverso, dell’ avv. Parenti, dell’ avv. Pederzoli, dell’ avv. Poli Camagni, dell’ avv. Azzaroli. Segnaliamo ora recenti sentenze dell’ Avv. Niutta (gentilmente inviata dal collega Alessandro Soffritti),

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 dicembre 2016 n. 1.238/17, est. Avv. Niutta: il comma 3 quater dell’ art. 32, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità predicata dagli articoli 138 e 139 C.d.A., che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale, esplicando entrambe le norme, senza differenze sostanziali fra loro, i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati fra loro né unitariamente intesi). Il danno biologico da invalidità permanente, pertanto, può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale. circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale. Scarica la sentenza: Niutta 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 aprile 2017, n. 1388 est. dott. Francesco Fiore: L’ esistenza di referti strumentali compatibili con l’ accertamento clinico è sufficiente (come da sentenza Tribunale di Bologna, 20.788/16 est. Iovino) per ritenere soddisfatto il requisito posto dalla legge “nonostante il contrario avviso del CTU”. In particolare “l’ accertamento radiologico eseguito in Pronto Soccorso, nell’ ottica del più probabile che non, con riferimento al referto “appiattimento della lordosi cervicale” costituisce segno indiretto della lesione” valutata in perizia. Il danno va quindi quantificato con liquidazione dellaPoli Camagni 01 invalidità permanente riconosciuta. Scarica la sentenza: Fiore 04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 maggio 2017, est. Avv. Federica Poli Camagni: L’ espressione visivo-clinico-strumentale non è altro che un’ ellissi per esprimere il concetto di “accertamento medico legale” come si evince chiaramente dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Civ. 26 settembre 2016, n. 18.773). Ove l’ analisi medico legale riscontri positivamente la lesione denunciata, l’ accertamento della lesione del bene salute non è presunto sulla base di una mera sintomatologia soggettiva, ma è verificato obiettivamente in contraddittorio tra tutte le parti ed i loro consulenti. Scarica la sentenza:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 settembre 2016, n. 755/17, est. Avv. Ferdinando Adrianelli. Ove il danno sia accertato in sede clinica non solo merita in ristoro pieno (anche in termini di invalidità permanente) ma la resistenza della compagnia è contegno tale da richiedere la condanna ex art. 96 c.p.c., terzo comma. Scarica la sentenza: Adrianelli 03

Riteniamo in conclusione riassuntiva dell’ orientamento complessivo sopra descritto e in qualche modo “manifesto” dello stesso (data la ricchezza e la persuasività delle argomentazioni addotte la seguente pronuncia), la seguente (gentilmente inviata dal collega Giorgio Bacchelli):

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2016, n. 1.103/17 est. Avv. Trincanato L’ accertamento strumentale essendo sempre “operatore dipendente” è accertamento a sua volta mediato dalle competenze cliniche. Con riferimento ai commi 3 ter e 3 quater art. 32 L. 27/12 deve optarsi per una lettura congiunta: ci sono menomazioni accertabili clinicamente, altre strumentalmente. Dichiarare risarcibili solo le seconde crea un vuoto di tutela anticostituzionale. Le pronunce della Corte Costituzionale deve essere letta unitamente a quelle (di tenore opposto) della Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, che in questo caso prevalgono. Del resto esigenze di risparmi di spesa sconsigliano di esigere dal danneggiato l’ esecuzione di accertamenti ulteriori ed onerosi effettuati a soli fini difensivi. Il danno morale deve essere liquidato nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 dell’ art. 139 C.d.A.. Le spese sostenute per l’ assistenza stragiudiziale sono spese legali extraprocessuali, collegate alla responsabilità gravante sulla parte, che negando all’ altra un diritto al risarcimento, costringe la controparte a valersi dell’ assistenza di un avvocato in sede stragiudiziale. Scarica la sentenza: Trincanato 03

 

Giudice di Pace di Imola e Bologna su L. 27/12: Assicurazioni ancora KO

Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 marzo 2017 n. 132, est. Avv. Maria Grazia Parenti. La prova strumentale richiesta dalla L. 27/12 stabilisce una irrisarcibilità che comunque va interpretata in modo restrittivo e non estesa oltre il significato letterale della norma. Rimangono quindi risarcibili i casi di compatibilità della diagnosi clinica con quanto emergente  dalle indagini strumentali effettuate e l’ invalidità temporanea. Anche ove i rilievi strumentali effettuati (nel caso lastre ed ecografia) non siano autonomamente patognomonici di lesione post traumatica, ove vi sia compatibilità fra l’accertamento e la dinamica lesiva così come rilevata al Pronto Soccorso e in occasione della CTU, il requisito della prova strumentale deve ritenersi integrato (anche a causa della eccessiva onerosità ed inutilità di esami e accertamenti alternativi, come tac e risonanza magnetica). Deve essere liquidato poi il danno morale (che, nel caso di avanzata gravidanza della danneggiata, può essere adeguato al rialzo al 40% del biologico). Scarica la sentenza: Parenti07

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 marzo 2017, n. 679 est. Avv. Concetta Riverso. I postumi permanenti sono risarcibili anche quando non siano strumentalmente accertabili (visibili) a condizione che l’ esistenza degli stessi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile criteriologia medico legale. La sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo, per effetto del vulnus alla propria integrità psico fisica è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici non ingenti. Scarica la sentenza: Riverso 01

Non solo Bologna: come si risarcisce ex 139 C.d.A. a Padova e Rimini

Tribunale di Rimini, sentenza 24 marzo 2017 n. 341, est. dott.ssa Susanna Zavaglia. L’ interpretazione più plausibile dell’ art. 139 C.d.A., è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l’ affermazione dell’ esistenza del danno in esame sulla base delle sole dichiarazioni della vittima. Per tanto devono ritenersi risarcibili anche i danni che non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’ esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. Nel caso di specie le menomazioni erano sostenute da riscontro strumentale (RX della colonna vertebrale e RM del tratto cervicale) e obiettivi (test di Romberg positivo) con conseguente piena prova del danno.  Il pregiudizio morale va liquidato (nella specie nella misura del 30%) come adeguamento del danno biologico al caso concreto e previa prova desumibile anche da presunzioni semplici. Del pari dovuto il risarcimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale (anche in caso di mancato accordo) ove l’ attività sia stata provata. Scarica la sentenza: Tribunale di Rimini

Tribunale di Padova, sentenza 26 gennaio 2017, n. 242, est. dott. Guido Marzella il termine “visivamente” di cui al comma 3 quater art. 32 L. 27/12 può essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale possono essere ammessi tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’ altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”. Una volta interpretata in tal modo l’ espressione “visivamente” diviene quindi agevole concludere che l’ art. 32 terzo quater richiede univocamente che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma con quello precedente discende che anche il comma ter, relativo in via specifica al danno biologico permamente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’ invalidità temporanea. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il vincolo che deriva al giudice di merito da una sentenza interpretativa di rigetto è soltanto è soltanto negativo, consistente cioè nell’ imperativo di non applicare la norma secondo l’ interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte. Scarica la sentenza: Quanto al danno morale, lo stesso non può in alcun caso ritenersi compreso nel danno biologico  e va liquidato autonomamente in ragione della sua indipendenza ontologica. Scarica la sentenza: Tribuale di Padova

Nuovo Orientamento del Tribunale di Bologna sulla 27/12: l’ Interpretazione della Dott.ssa Alessandra Arceri

Lo scorso 11 marzo si è tenuto presso Medinforma un interessante incontro in occasione del quale giudici, avvocati, medici e medici legali, ciascuno per quanto di loro competenza, hanno potuto discutere delle problematiche di maggiore attualità in relazione alla tematica del risarcimento danni. Particolare interesse ha assunto, in questo contesto di indiscutibile spessore tecnico, l’ intervento della Dott.ssa Alessandra Arceri, Giudice della III Sezione Civile del Tribunale di Bologna, estensore di sentenze di particolare rilievo, che ha avuto l’ occasione (a quanto ci risulta, per la prima volta) di illustrare e chiarire gli indirizzi della sezione. Pubblichiamo il video dell’ intervento, di cui consigliamo visione integrale per l’ esaustività dei temi trattati, e di cui trascriviamo in calce, per comodità dei lettori, la parte relativa alla questione del risarcimento dei danni ex art. 139 C.d.A.:

 

Trascrizione (dal minuto 1′ 16 al minuto 13’20) In riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale, sentenze ed ordinanze che hanno giustamente sottolineato come questa modifica legislativa nasca da una esigenza precisa, vale a dire porre un limite nell’ interesse generale al contenimento dell’aumento di costi di assicurazione, e di porre un limite alla risarcibilità di quelle che sono invalidità cosiddette micro permanenti derivanti dalla circolazione stradale.

Gli stessi criteri sono applicabili anche alla responsabilità medica. La Corte Costituzionale ha preso atto di un fenomeno di mal costume piuttosto diffuso. La sez. III C civile, alla quale appartengo, poco tempo fa era definita con scherno da parte dei colleghi della altre sezioni “la sezione parafanghi”. Io sono fiera di appartenere alla sezione parafanghi. La maggior parte del contenzioso era costituita, fino a poco tempo fa, da richieste di risarcimento in seguito a c.d. tamponamenti (a catena o meno) in cui la classica lesione riscontrata era la distorsione del rachide cervicale. Adesso io non sono una esperta in materia in materia medica clinica. Ho idea che si tratti di una lesione che, per quel che mi è dato capire, interessa sia l’ossatura del collo sia l’ossatura derivante da un violento trauma da sviluppo di energia cinetica, quindi un improvviso stiramento sia della muscolatura del corpo sia delle vertebre. Questa lesione è sicuramente e strumentalmente accertata e accertabile nell’ immediatezza. Perlomeno, per quello che mi è dato vedere, da quello che vedo nelle cause, ci sono sempre degli accertamenti all’ inizio (radiografici ed ecografici) che riescono ad evidenziare l’interessamento della struttura vertebrale e muscolare.

Poi la lesione evolve e il problema, per quello che abbiamo riscontrato in Tribunale, è verificare se, a distanza di tempo, queste lesioni siano esitate di menomazione permanenti oppure no. Quello che è emerso stamattina ai fini del nostro lavoro è che è importante stabilire quello che è lesione e quello che è menomazione. Quello risarcito a titolo di danno biologico cosiddetto permanente è la menomazione, cioè quella lesione dell’integrità pscicofisica che il soggetto riporta per effetto del trauma iniziale e che lo accompagnerà per tutta la sua esistenza, cosa che è diversa, invece, dalla lesione iniziale. L’interpretazione che noi abbiamo dato a questa norma è che oggetto dell’accertamento strumentale-obiettivo (come si esprime al norma comma 3 ter) non dev’ essere la lesione iniziale cioè il momento in cui il paziente si presenta al Pronto Soccorso ma dev’ essere l’esito permanente perché è vero che il comma secondo dell’art. 139 parla di lesione di lieve entità, però è anche vero che il primo ci dice che il danno biologico è costituito dalla lesione, quindi è la legge che, a proposito del danno biologico, si esprime in termini di lesione in senso di menomazione, non lesione nel senso di trauma iniziale.

E’ questo accertamento che va fatto con metodologia obiettiva e strumentale. Questa mia sentenza del maggio 2016 ha fatto molto scalpore perché io ho chiarito questo concetto, vale a dire che vi era stata una perizia sibillina (nel senso che si dava conto dell’accesso del soggetto al P.S. con riscontro strumentale perché nel caso di specie c’era stata una ecografia della distorsione del Rachide cervicale e a distanza di due-tre anni la visita del medico legale il quale dice “riconosco un pregiudizio dell’1,5% in quanto il soggetto mostra esiti di distorsione del rachide cervicale”).

Allora mi vorrai dire come sono riscontrati questi esiti di distorsione del rachide cervicale? Perché è anche riduttivo concentrarsi su quell’ aggettivo “strumentale” che è impiegato dalla norma. In realtà la norma (e c’è una sentenza del Tribunale di Padova molto precisa sul proposito), non muta il criterio di accertamento che costituisce il cardine della medicina legale, perché il comma 3 quater parla di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Ora, l’accertamento medico legale, cosi come definito dalla legge, può consistere in tre metodologie: quella visiva, quella clinica e quella strumentale.
L’accertamento visivo è una cicatrice, che è una lesione visibile. L’accertamento clinico è quello che il medico legale può fare nella classica visita legale: non a caso il termine “visita” ha la stessa radice di “visivamente”.

Cosa si può fare durante la visita? Degli accertamenti che danno il riscontro obiettivo della lesione (ad esempio la lesione della muscolatura può essere accertata dietro palpazione, impossibilità di fare movimenti…): questo è un accertamento clinico che risponde ai criteri normativi.

Poi c’è l’accertamento strumentale.

L’ errore in cui non bisogna cadere leggendo la mia sentenza è che l’unico accertamento possibile sia quello strumentale, perché vorrei chiarire che questo comma 3 ter, laddove parla di accertamento clinico strumentale obiettivo non intende il solo accertamento strumentale, ma intende riferirsi all’ accertamento medico legale come tradizionalmente inteso.

Quello che si è voluto evitare con questo intervento normativo è che si attribuissero dei punti di invalidità permanente sulla base di mere allegazioni del paziente. Il paziente arriva dal medico legale in sede di visita peritale e dice “mi fa male qui, mi fa male là”. L’ intervento ha voluto dire che questo non basta, perché occorre che se ci sono degli esiti permanenti il medico li accerti e ne dia conto in relazione sulla scorta di questo tipo di accertamento. Laddove non sia possibile e quindi il danno venga meramente prospettato dal paziente a livello soggettivo, non è risarcibile.

Anch’io sono d’accordo che i colleghi nella sentenza della Cassazione la 18773/2016 abbiano fatto un po’ un fricandò. Mi dispiace per l’autorevolezza dell’estensore, ma si parte esaminando una fattispecie che non c’entra niente (perché si parlava di un danno da invalidità temporanea, un danno che ha un decorso e criteri del tutto differenti, perché lo stesso art. 32 comma 3 ter  ci dice che queste limitazioni riguardano solamente il danno biologico permanente. per quello temporaneo, valgono ovviamente su diversi criteri: se il soggetto va al pronto soccorso e gli viene diagnosticata la classica distorsione al rachide cervicale (perché oggi ce l’abbiamo con quella) porta il collare quattro mesi, nessuno dice che quel collare non sia stato portato quattro mesi e che il soggetto non abbia diritto al risarcimento della invalidità temporanea totale o parziale che dir si voglia.

L’ invalidità temporanea a quel soggetto non gliela toglie nessuno e non si richiede neanche l’accertamento strumentale perché la norma non lo richiede per quel tipo di invalidità. Quindi quello che la Cassazione ha detto è stato un fuor d’opera, nel senso che non gli era richiesto di fare riferimento alle norme che disciplinano una fattispecie completamente diversa. E con questo spero di essere stata chiara sul concetto di risarcibilità della micro permanente.

Giudice di Pace di Bologna: Ecografia ed Accertamento Strumentale

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2017 n. 535 est. Avv. Pederzoli: per quanto l’ accertamento ecografico confermi direttamente i sintomi e la sofferenza e solo indirettamente la lesione, lo stesso è valido al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla L. 27/12. Ne consegue che, in presenza della conferma di tale esame strumentale, è possibile liquidare al danneggiato il risarcimento del danno da invalidità permanente, oltre che della temporanea e del danno da sofferenza. Scarica la sentenza: Pederzoli-04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 febbraio 2017, n. 589 est. Avv. Poli Camagni: si conferma che l’ ecografia con referto del seguente tenore: “lesione muscolare da contusione strappo di terzo grado del diametro di oltre 20 mm. in corrispondenza del vasto interno con disinserzione prossimale subtotale dello stesso ed estesa infiltrazione ematica circostante con ematoma fluido di circa mm. 10×20” è da considerarsi conferma strumentale della lesione, valido presupposto per la liquidazione del danno fisico permanente. Scarica la sentenza: Poli-camagni-01

Giudice di Pace: l’ Osservazione diretta vale Accertamento Strumentale

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 15 febbraio 2017 n. 464. Est. Avv. Azzaroli Sulla dibattuta questione della necessità dell’accertamento strumentale in presenza di lesioni di lieve entità soggette alla disciplina dell’ art. 139 C.d.A. interviene la sentenza Giudice di Pace di Bologna, 20 gennaio 2017, n. 464, est. Avv. Mariavittoria Azzaroli che, con motivazione stringata ma interessante, equipara all’ accertamento strumentale l’ osservazione diretta delle conseguenze menomative del trauma. In particolare, nel caso di specie, il CTU aveva osservato “maggiori limitazioni funzionali alla spalla destra comparativamente esaminata con quella sinistra”. Su questa base il Giudice di Pace perviene alla liquidazione del risarcimento da invalidità permanente. Scarica la sentenza: Azzaroli-03

Si ringrazia lo studio Legale avv. Pietro Caputo per la segnalazione

I “Fini Solidaristici” delle Compagnie Assicuratrici

Come noto, secondo la Corte Costituzionale, nel nostro ordinamento  “le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici per cui bisogna “comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’ attività del vettore” (C. Cost. 235/14). E’ in questo spirito che l’ Alta Corte si è presa la briga non solo di certificare la conformità del sistema tabellare, ma addirittura di sposare l’interpretazione più restrittiva, interpretazione subito fatta propria dal Tribunale di Bologna (unico, a quanto ci consta, in Italia) come se le funzioni della Corte Costituzionale (certificazione di conformità) e della Corte di Cassazione (nomofilachia) si fossero invertite dal giorno alla notte.

Nonostante questo sito sia dedicato alla disamina delle problematiche giuridiche crediamo che per una volta sia nostro dovere sollevare la testa dalla scrivania per rappresentarci il quadro d’insieme. il 2 novembre 2013 il Senatore a Vita Mario Monti, intervistato dalla CNN spiegava come segue le politiche del governo Italiano: “Stiamo effettivamente distruggendo la domanda interna attraverso il consolidamento fiscale.. Nella sostanza il Senatore diceva che si stava perseguendo il depauperamento del paese al fine di riequilibrare la bilancia commerciale (se gli Italiani hanno meno soldi in tasca comperano meno prodotti stranieri…).

E’ il film a cui assistiamo coerentemente da anni: il paese deve essere tenuto a galla precarizzando il lavoro e depauperando i salari (legge Treu, legge Biagi, jobs act), impoverendo artigiani e professionisti (voce: liberalizzazioni e “nuove tabelle professionali Severino Cancellieri”), e revocando i diritti conquistati in decenni di evoluzione normativa e giurisprudenziale. Ovvero, per rappresentare plasticamente quanto esposto:

salari

L’ emergenza (“Fate presto !” titolava il quotidiano di Confindustria) ha giustificato una pletora di misure straordinarie che non sarebbero certo state accettate in circostanze normali, misure nel cui contesto ben si inserisce la legge 27/12 “madre” del responso Costituzionale sopra citato. Misure giustificate sotto il profilo ideologico da un pressing propagandistico auto denigratorio inteso a dipingere gli italiani come “pigri” “fannulloni” “furbetti” “truffatori” che “vivono al di sopra delle proprie possibilità.

Se usiamo come parametro i fini conclamati tale grandiosa strategia è miseramente fallita: l’ innesco dell’ emergenza, ovvero il debito pubblico “insostenibile” è passato dal 120% del PIL nel 2011 al 135% del 2016, e questo proprio a causa della distruzione della domanda. Da un altro punto di vista, però (quello dei fini reali) le misure emergenziali del 2012 si sono rivelate un clamoroso successo: è questo il punto di vista della dirigenza della società, che si è immensamente arricchita grazie al rafforzamento delle posizioni giuridiche emerso dalla tempesta normativa. Si veda il settore di nostro interesse, la responsabilità civile automobilistica, in 2 grafici.

Necessaria una premessa, anzi due: il ramo RC auto dovrebbe essere strutturalmente in perdita, visto che i canali di vendita assicurativi lo utilizzano come insostituibile veicolo per piazzare i contratti nei rami non obbligatori. Seconda: i dati sotto riportati sono di fonte ANIA. Perché noi siamo così: i danneggiati devono dimostrare strumentalmente di essersi fatti male anche quando è scientificamente inutile e impossibile, mentre le cifre per ragionare sul quadro economico le prendiamo sulla fiducia dalla Confindustria delle Assicurazioni. Ma veniamo alle tabelle:

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E’ un grafico semplice: vediamo come si esplica il “fine solidaristico” (cit. Corte Costituzionale) delle compagnie assicuratrici. Un ramo che è una riserva di caccia legale a favore delle compagnie (visto che chiunque metta in strada un veicolo è obbligato per legge e comprare una polizza) e che, come detto, potrebbe tollerare un passivo commerciale, ha prodotto, dal 2012 al 2015, oltre 7 miliardi di euro di utili. Approfondiamo:

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Questo grafico è un tantino più complesso: il blu evidenzia il rapporto fra la raccolta premi e gli utili: vi si vede chiaramente che dal 2012 al 2015 le compagnie hanno “messo in tasca” più di 10 euro ogni 100 che incassavano (nel 2014 quasi 15). In rosso c’è la crescita della ricchezza del paese, che è stata o quasi nulla (nel 2011 e nel 2015) o negativa (tre anni su cinque: 2012, 2013 e 2014). In verde le fluttuazioni dei prezzi delle polizze assicurative: due anni di pareggio 2011 e 2013) un anno di forte crescita (2012) due anni di lieve calo (2014 e 2015).

 Alcune riflessioni.

La riforma del 2012 (assieme alla L. 57/01, al Codice delle Assicurazioni, al DPR 254/06, al caos liquidativo prodotto dalle “sentenze di San Martino) non è servita ad abbattere drasticamente i costi delle polizze (così come tutte le altre misure non hanno abbattuto il debito pubblico): è invece egregiamente servita a far esplodere gli utili delle compagnie.

Secondo punto: anche il calo del costo delle polizze non viene avvertito, per un motivo semplice: perché la grandiosa distruzione di ricchezza intrapresa nel 2012 colpisce più o meno tutti i settori dell’ economia. Mi serve a poco che il prezzo della polizza auto sia calato del 2% se nel frattempo ho perso il lavoro, o sono diventato precario, o si sono dimezzati i miei redditi, perché in tutti i settori dell’ economia, così come nella rc auto, il governo ha autorizzato quello che una volta si chiamava “capitale finanziario” a prelevare miliardi di euro dall’ economia reale. Tutte misure procicliche (ovvero: piove sul bagnato) che hanno lo stesso effetto: impoverire molti, arricchire pochi.

Terzo: proprio per la sua natura a spirale la crisi è destinata ad avvitarsi, per cui la svendita dei diritti non si fermerà. Più il quadro legislativo ed il suo interprete giudiziario agevoleranno l’impoverimento del sistema, più si renderanno necessarie misure di ulteriore compressione. Chi scrive è abbastanza vecchio da ricordare i tempi in cui le parti assicurative giustificavano l’introduzione della tabellazione in rc auto con la necessità di liquidare i macrodanni. Ora nemmeno la sostanziale imposizione di una frachigia ex lege basta più, e già si parla di un intervento per la riduzione dei risarcimenti ex art. 138 C.d.A., dei sinistri mortali, e per la compressione della libertà di riparazione dei danni materiali.

Tutto questo continuerà all’infinito, fino a che la sensibilità sociale del legislatore e la cultura e lo spessore umano di tutti gli interpreti non potranno arrestare ed invertire la china riconquistando l’intangibilità dei diritti fondamentali: obiettivo che oggi appare, purtroppo, del tutto fuori portata. Fino a quel momento impererà il si salvi chi può: e chi crede di aver potuto limitare i danni oggi occupando una posizione non ancora lambita dalla marea, stia pur certo che il suo turno sarà domani. Nessuno scampa al completo naufragio di una società. O ci si salva tutti, o non si salva nessuno.

Avv. Marco Bordoni – Foro di Bologna