Accertamento Strumentale: il Tribunale di Modena si allinea alla Cassazione

Riceviamo dal collega Avv. Pietro Caputo e volentieri pubblichiamo

Tribunale di Modena, sentenza 29 ottobre 2019 n. 1.663, est. dott.ssa Cortelloni.  L’ art. 139 C.d.A. così come riformulato dall’ art. 1 comma 17 L. 4 agosto 2017 n. 124, deve interpretarsi, sulla scorta delle decisioni della Cassazione, nel senso che l’ accertamento del danno biologico permanente di lieve entità deve avvenire mediante gli ordinari criteri medico leali (criterio visivo e/o clinico e/o strumentale) fra loro non gerarchicamente ordinati, ma selezionati in base alle circostanze del caso concreto.

Scarica la sentenza: Tribunale di Modena 166319

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La Cassazione Abbatte il Totem dell’ Accertamento Strumentale

totem-pole-clipart-thunderbird-6Sono passati quasi sei anni dall’ entrata in vigore della L. 24 marzo 2012 n. 27. Sei, lunghi, anni durante i quali siamo stati costretti ad interpretare i due commi della discordia (3 ter e 3 quater) in tanti e tali modi da far sembrar dilettanti i commentatori del Talmud babilonese.

Due commi trovati prodigiosamente “sotto ad un cavolo” la mattina del 21 febbraio 2012 dagli onorevoli Germontani, Casoli, D’ Alia, Sangalli, Izzo (ricordiamo anche i partiti, siamo pur sempre in campagna elettorale e l’ oblio sarebbe ingratitudine: PDL, UDC, PD) e approvati con una levata di scudi dalla decima commissione per far “crescere l’ Italia” nel clima di eccezione che contraddistinse l’ attività del gabinetto Monti.

Due commi disinteressatamente commentati, nell’ immediato, dalle più prestigiose Tribune della medicina legale Nazionale, tribune insospettabili, per caratura scientifica, di qualsiasi partigianeria, pronte ad attestare, ad inchiostro del legislatore ancora fresco: “che qualora il danno alla persona di cui viene richiesto il risarcimento nasce [sic] da una lesione che non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo, in tal caso  non sarà possibile, indipendentemente dalla sintomatologia riferita, riconoscere un danno biologico permanente“.

Attestato rilasciato sulla base di una logica sfuggente, visto che la lettura testuale della norma, così come frettolosamente assemblata, non era certo univoca, anzi sembrava dare ragione ai pochi che, nell’ immediato, sostennero la tesi esattamente opposta. Purtroppo molti preferirono ripetere pappagallescamente il mantra: il danni non strumentalmente accertati non si pagano più!

Una interpretazione in seguito”benedetta” dalla Corte Costituzionale (ora è lecito dirlo) più reazionaria della storia della Repubblica, che riteneva suo obbligo stracciare le proprie stesse pronunce, rese nel 1986, quando una composizione di ben diversa levatura aveva lanciato un monito (che, letto con il senno del poi, aveva contenuti profetici) sulla illegittimità di qualsiasi limite legislativo al risarcimento del danno alla persona: “Quand’ anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ ordinamento, d’ un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla tutela risarcitoria (disponendo ad esempio che non la lesione di quel diritto, di per sé, sia risarcibile, ma la medesima purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Il legislatore, rifiutando la tutela risarcitoria (minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla predetta tutela. La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’ effettività della predetta dichiarazione costituzionale.“.

Quando poi la tecnica interpretativa iniziò a riguadagnare terreno e, (si era già al settembre 2016), la Corte di Cassazione ebbe a pronunciarsi per la prima volta sul tema, smentendo clamorosamente le tesi dei soloni e premiando invece le posizioni dei “parafanghisti”, per così dire, si parva licet componere magnis, rovesciando i potenti dai troni ed innalzando gli umili, la già citata Tribuna super partes di Medicina legale si prese il disturbo di bacchettare gli Ermellini, o per lo meno i loro più entusiasti interpreti, spiegando che la sentenza in questione non affermava affatto il principio di diritto in essa chiaramente enunciato.

Persino il chiarimento legislativo della scorsa estate e le inequivoche prese di posizioni dei più autorevoli commentatori erano stati “digeriti” con una certa disinvoltura dagli “zeloti dello strumento”.

Per cui immaginiamo la sorpresa, lo sconcerto, che potranno provare tutti costoro di fronte all’ odierna, seconda, pronuncia in commento. Ci riferiamo alla sentenza Cassazione Civile, 19 gennaio 2018, n. 1272 che scrive la parola “fine” a sei anni di bagarre con l’ enunciazione dei seguenti principi che dobbiamo trascrivere integralmente:

“sull’ effettiva interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate [L. 27/12 n.d.r.] questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi con la recente sentenza 26 settembre 2016, n. 18.773. In tale pronuncia (…) la Corte ha (…) precisato che la ratio delle medesime norme va tratta assumendo come punto di di riferimento la previsione degli artt. 138 e 139 d.Lgs. n. 209 del 2005 e, in particolare, la previsione del comma 2 dell’ art. 139 secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’ integrità psico fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale”. Ragione per cui quella sentenza è pervenuta alla conclusione anche anche alla luce della norma sopravvenuta (che richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo) i criteri di accertamento del danno biologico non sono gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis” in modo da condurre ad una “obiettività dell’ accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)”.  Alla citata pronuncia l’ odierna sentenza intende dare continuità, con le precisazioni che seguono.

Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere (che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia) non può essere inteso, però, come alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fondata esclusivamente con l’ accertamento clinico strumentale; come già ha avvertito la citata sentenza n. 18.773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l’ accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l’ accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza.”

Quanto alle menomazioni minori (come, esemplificativamente, la distorsione cervicale), la Corte di Cassazione afferma che “il C.T.U. non può limitarsi, a fronte di simile patologia, a dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice (e in sostanza non verificabile) del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca”. In tali casi il C.T.U. “con ogni probabilità” ricorrerà all’ accertamento clinico strumentale, fermo restando il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’ esperienza clinica della specialista.“.

In conclusione (principio di diritto): l’ art. 139 comma 2, del codice delle assicurazioni “va interpretato nel senso che l’ accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’ integrità psico fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico legali; tuttavia l’ accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’ unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.”.

Si chiude quindi definitivamente, e nel senso più auspicabile, una vicenda in cui molto poco hanno contato le ragioni del diritto, e molto le ragioni economiche, che si possono sintetizzare con una tabella, che qui si riporta: sono 8 miliardi e 511 milioni gli utili realizzati, in questi anni, dal comparto RC auto italiano (dati ANIA) utili provenienti, in gran parte, dalla mancata liquidazione di danni “non accertati strumentalmente”.

Figura 1 Dati: ANIA , Eurostat. % crescita PIL Italia a fronte di crescita % utili in RC Auto. I dati degli utili sono in percentuale rispetto alla raccolta premi.

 

E’ quindi con una punta di malinconia che chiudiamo questo commento: per quanto ci riguarda, la soddisfazione del tardivo riconoscimento non compensa certo l’ afflizione per le tante prevaricazioni cui in questi anni i nostri assistiti hanno dovuto sottostare.

***

Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna

 

Decreto Concorrenza: più Chiarezza sulla Risarcibilità delle Lesioni “lievi”.

L’ entrata in vigore, il 29 agosto scorso, della L. 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetto Decreto Concorrenza) ha apportato notevoli innovazioni nella materia disciplinata dal Codice delle Assicurazioni. Una delle più rilevanti è quella introdotta dal comma 19 dell’ unico articolo, che ha riscritto il testo dell’ art. 139. Il legislatore è intervenuto sul tribolato tema della risarcibilità delle invalidità permanenti non strumentalmente accertate, che abbiamo già avuto modo di trattare più volte, sanando alcune carenze interpretative del precedente intervento del 2012.

Intendiamo in questa sede proporre una interpretazione del nuovo testo, comparando la formulazione precedente, articolata su due commi (3 ter e 3 quater dell’ art. 32 L. 27/12) a quella attuale, unificata nella riscrittura dell’ art. 139, comma secondo C.d.A.

Normativa abrogata

3 ter Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità’, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“;

3 quaterIl danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro Medico Legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Novella

art. 139 (omissis) In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. 

La definizione di “visivo”

Il primo dato che salta all’ occhio è l’ aggiunta della possibilità di pervenire ad un accertamento anche (solamente ?) “visivo” del danno in alternativa a quello “clinico strumentale obiettivo” di cui alla formulazione previgente. Assume quindi importanza cruciale circoscrivere il contenuto della espressione “visivo” che è chiaramente ripresa dalla precedente formulazione del comma 3 quater. Soccorre, in questo, la giurisprudenza consolidata in questi anni.

Secondo la Corte Costituzionale (ordinanza 242/15) con “visivo” si intende “accertato sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria”.

Secondo il Tribunale di Bologna (nell’ orientamento adesivo alle pronunce dell’ Alta Corte, di cui a sentenze 15 novembre 2016 n. 27657 febbraio 2017 n. 283) il danno è “visivamente accertato sulla base di dati conseguenti al rilevo medico legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria”.

Secondo la Legge Novellata l’ accertamento visivo ha ad oggetto le “lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni”.

In conclusione: visivo significa “clinicamente evidente” “accertato sulla base dei rilievi medico legali” “senza l’ ausilio di strumentazioni”: e questo sulla base degli stessi orientamenti interpretativi “restrittivi” sulla legge previgente, che ora quindi vengono a convergere con le interpretazioni “unitarie” non indegnamente rappresentate da numerose pronunce di merito (v. Tribunale di Padova e Tribunale di Rimini) ma specialmente dalla nota sentenza della Suprema Corte (v. sentenza 26 settembre 2016, n. 18773):

“esplicando entrambe le norme [3 ter e 3 quater] (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).”

“Come le cicatrici”

Si potrebbe obiettare, è vero, che il riferimento alle cicatrici (…“lesioni, quali le cicatrici”…) sia inteso a circoscrivere l’ accertamento clinico valido a ciò che è rilevabile con il solo senso della vista. Ovvero delle quattro manovre di cui consta l’ accertamento clinico (ispezione, palpazione, percussione e auscultazione) sarebbe passabile di risarcimento solo il danno permanente riscontrato con la prima, essendo quindi preclusi i danni rilevati ad esempio con la palpazione (come le contratture e, in parte, le limitazioni funzionali, obbiettività tipiche delle menomazioni cervico dorsali). Tuttavia, a parte la completa illogicità e irrazionalità di una tale interpretazione (cosa avrebbe la vista, in più, rispetto agli altri sensi?), bisogna dire che la lettera della norma soccorre, perché vi si enuncia espressamente che quello della cicatrice è solo un esempio, una specie di un genere più ampio, comprendente tutti i danni “oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni”.

Dobbiamo concluderne che la riforma sana il dissidio interpretativo originato dalle contraddizioni fra i due famosi commi, a favore della lettura da noi sempre sostenuta: la ratio legis della norma non consiste nel creare la categoria del danno (accertato ma) irrisarcibile, bensì nell’ escludere il risarcimento di ciò che danno non è, ovvero i pregiudizi soggettivi meramente riferiti, senza alcuna conferma obiettiva. Non vi è conclusivamente alcuna preclusione per risarcimento dei danni permanenti “clinicamente e visivamente ma non strumentalmente accertati”.

Verifica: insostenibilità della lettura “differenziata”

Prova indiretta a sostegno dell’ interpretazione proposta si può trarre anche dalla sopravvenuta insostenibilità della interpretazione “differenziata” della norma  su cui si basavano le pronunce della Corte Costituzionale nel nuovo contesto normativo. Secondo tale lettura (lo ricordiamo) il comma 3 ter, riferendosi al “danno biologico permanente” avrebbe precluso la liquidazione di tale danno senza l’ accertamento clinico strumentale obiettivo. Al contrario il comma successivo (3 quater), di manica per così dire “più larga”, relativo però alla sola invalidità temporanea, avrebbe in ogni caso permesso la liquidazione del danno anche solamente “visivo”.

Si presupponeva, insomma, l’ esistenza di due metodi accertativi diversi: uno per l’ invalidità permanente (“accertamento clinico strumentale obiettivo”) ed uno per la temporanea (“visivo o strumentale”). Tale divergenza non vi è più. E quindi volendo continuare a legare l’ accertamento “clinico strumentale obiettivo ovvero visivo” alla invalidità permanente, non si capisce su che base si dovrebbe accertare quella temporanea… forse su mere allegazioni riferite? Ma non si contravverrebbe così (in questo modo per davvero !) alle esigenze di cogente verifica della reale sussistenza del danno?

Dobbiamo concluderne che la riforma sana il dissidio interpretativo originato dalle contraddizioni fra i due famosi commi, a favore della lettura da noi sempre sostenuta: la ratio legis della norma non consiste nel creare la categoria del danno (accertato ma) irrisarcibile, bensì nell’ escludere il risarcimento di ciò che danno non è, ovvero i pregiudizi soggettivi meramente riferiti, senza alcuna conferma obiettiva. Non vi è quindi alcuna preclusione per risarcimento dei danni permanenti “clinicamente ma non strumentalmente accertati”.

Accertamento della “lesione” e della “menomazione”

Se si giunge a questa conclusione, a nostro avviso necessaria, passa in secondo piano il problema della natura dell’ accertamento strumentale, ovvero se esso debba avere ad oggetto la lesione o la menomazione. L’ inserimento nel comma 3 del novellato art. 139 del riferimento alla “menomazione” (parametro della liquidazione della personalizzazione) potrebbe far pensare che il legislatore abbia deciso di usare tale espressione con proprio significato medico legale. Questo ci condurrebbe a ritenere che l’ espressione “lesioni di lieve entità”… (che, nella lettura restrittiva del comma 2 dello stesso articolo, non avrebbero dato luogo a risarcimento del danno biologico permanente) siano da intendersi appunto come lesioni (secondo il senso tecnico medico legale dell’ espressione) e non come menomazioni.

Con la conseguenza che l’ eventuale accertamento strumentale (anche ove fosse considerato necessario) dovrebbe avere ad oggetto la lesione, e non la menomazione. Avendo io sostenuto tale tesi già in vigenza della (meno univoca) formulazione pregressa, non mi sognerò certo di confutarla ora. Tuttavia ribadisco che la novella consente una interpretazione più razionale della norma, tale da rendere del tutto inutile la produzione strumentale (ovviamente nei casi in cui non sia effettivamente necessaria ai fini della dimostrazione del danno).

Personalizzazione: sulla invalidità permanente o sull’ intero danno?

Sempre con riferimento all’ espressione “menomazione” di cui al comma 3, ovvero nel passo ove si accenna alla personalizzazione (ex morale) va infine osservato che essa non preclude affatto la maggiorazione (limitata dalla novella ad un quinto) sul danno temporaneo, al contrario. Gli esiti menomativi del trauma si producono quasi immediatamente, ed anzi proprio nei primi giorni sono di maggiore entità (ed è proprio all’ entità degli esiti menomativi che si fece riferimento qualche anno orsono, quando il dibattito medico legale pervenne alla sostanziale abolizione della “temporanea assoluta” nella valutazione delle lesioni di lieve entità). In seguito (al termine del recupero della lesione) le conseguenze menomative permangono, se pure attenuate. Quindi il riferimento alla “menomazione” lungi dall’ escludere la risarcibilità del danno morale sul danno biologico temporaneo, la rende (ove dimostrata, anche presuntivamente) quasi obbligatoria.

Sebbene, in conclusione, l’ intervento del legislatore presenti altrove criticità, che sarà opportuno esaminare in diversa sede, almeno su questo punto pare aver apportato elementi di chiarezza, mitigando l’ eccessivo rigore probatorio che alcuni interpreti avevano riscontrato nella precedente formulazione.

 Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna

Accertamento Strumentale e Giudice di Pace: facciamo il Punto

E’ passato ormai un anno dalla virata giurisprudenziale della terza sezione del Tribunale di Bologna (presentata e precisata dalla dott.ssa Alessandra Arceri lo scorso 11 marzo). Un periodo di tempo sufficiente a consentire ai Giudici di Pace (statisticamente più interessati dalla problematica) di fare i conti con le problematiche sollevate dal Tribunale, fornendo la propria interpretazione della norma. Volendo quindi trarre un bilancio possiamo dire che ad un primo momento di smarrimento, che ha lasciato troppo spazio alle tesi assicurative, secondo cui “i danni non si pagano più”, è subentrata una fase più matura, in cui i Giudici hanno ritenuto opportuno valorizzare al massimo gli accertamenti strumentali esistenti e possibili in relazione a danni che da sempre si rilevano principalmente sulla base del dato clinico. Possiamo quindi dire che lo stato dell’ arte è il seguente: mentre le menomazioni rilevate sulla base delle semplice narrazione soggettiva del danneggiato non possono essere ristorate con il risarcimento di un danno permanente, quelle supportate dal dato clinico al momento della consulenza d’ ufficio (a mente di Cass. Civ. 18.773/16) ed (eventualmente…) confermate dalle risultanze di un accertamento strumentale effettuato nell’ immediato devono essere rimborsate. Come evidenziato dalla rassegna che segue questo indirizzo è ormai fatto proprio dalla giurisprudenza quasi unanime dell’ ufficio.

Abbiamo già pubblicato su questo sito le pronunce della dott.ssa Riverso, dell’ avv. Parenti, dell’ avv. Pederzoli, dell’ avv. Poli Camagni, dell’ avv. Azzaroli. Segnaliamo ora recenti sentenze dell’ Avv. Niutta (gentilmente inviata dal collega Alessandro Soffritti),

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 dicembre 2016 n. 1.238/17, est. Avv. Niutta: il comma 3 quater dell’ art. 32, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità predicata dagli articoli 138 e 139 C.d.A., che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale, esplicando entrambe le norme, senza differenze sostanziali fra loro, i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati fra loro né unitariamente intesi). Il danno biologico da invalidità permanente, pertanto, può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale. circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale. Scarica la sentenza: Niutta 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 aprile 2017, n. 1388 est. dott. Francesco Fiore: L’ esistenza di referti strumentali compatibili con l’ accertamento clinico è sufficiente (come da sentenza Tribunale di Bologna, 20.788/16 est. Iovino) per ritenere soddisfatto il requisito posto dalla legge “nonostante il contrario avviso del CTU”. In particolare “l’ accertamento radiologico eseguito in Pronto Soccorso, nell’ ottica del più probabile che non, con riferimento al referto “appiattimento della lordosi cervicale” costituisce segno indiretto della lesione” valutata in perizia. Il danno va quindi quantificato con liquidazione dellaPoli Camagni 01 invalidità permanente riconosciuta. Scarica la sentenza: Fiore 04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 maggio 2017, est. Avv. Federica Poli Camagni: L’ espressione visivo-clinico-strumentale non è altro che un’ ellissi per esprimere il concetto di “accertamento medico legale” come si evince chiaramente dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Civ. 26 settembre 2016, n. 18.773). Ove l’ analisi medico legale riscontri positivamente la lesione denunciata, l’ accertamento della lesione del bene salute non è presunto sulla base di una mera sintomatologia soggettiva, ma è verificato obiettivamente in contraddittorio tra tutte le parti ed i loro consulenti. Scarica la sentenza:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 settembre 2016, n. 755/17, est. Avv. Ferdinando Adrianelli. Ove il danno sia accertato in sede clinica non solo merita in ristoro pieno (anche in termini di invalidità permanente) ma la resistenza della compagnia è contegno tale da richiedere la condanna ex art. 96 c.p.c., terzo comma. Scarica la sentenza: Adrianelli 03

Riteniamo in conclusione riassuntiva dell’ orientamento complessivo sopra descritto e in qualche modo “manifesto” dello stesso (data la ricchezza e la persuasività delle argomentazioni addotte la seguente pronuncia), la seguente (gentilmente inviata dal collega Giorgio Bacchelli):

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2016, n. 1.103/17 est. Avv. Trincanato L’ accertamento strumentale essendo sempre “operatore dipendente” è accertamento a sua volta mediato dalle competenze cliniche. Con riferimento ai commi 3 ter e 3 quater art. 32 L. 27/12 deve optarsi per una lettura congiunta: ci sono menomazioni accertabili clinicamente, altre strumentalmente. Dichiarare risarcibili solo le seconde crea un vuoto di tutela anticostituzionale. Le pronunce della Corte Costituzionale deve essere letta unitamente a quelle (di tenore opposto) della Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, che in questo caso prevalgono. Del resto esigenze di risparmi di spesa sconsigliano di esigere dal danneggiato l’ esecuzione di accertamenti ulteriori ed onerosi effettuati a soli fini difensivi. Il danno morale deve essere liquidato nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 dell’ art. 139 C.d.A.. Le spese sostenute per l’ assistenza stragiudiziale sono spese legali extraprocessuali, collegate alla responsabilità gravante sulla parte, che negando all’ altra un diritto al risarcimento, costringe la controparte a valersi dell’ assistenza di un avvocato in sede stragiudiziale. Scarica la sentenza: Trincanato 03

 

Giudice di Pace di Imola e Bologna su L. 27/12: Assicurazioni ancora KO

Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 marzo 2017 n. 132, est. Avv. Maria Grazia Parenti. La prova strumentale richiesta dalla L. 27/12 stabilisce una irrisarcibilità che comunque va interpretata in modo restrittivo e non estesa oltre il significato letterale della norma. Rimangono quindi risarcibili i casi di compatibilità della diagnosi clinica con quanto emergente  dalle indagini strumentali effettuate e l’ invalidità temporanea. Anche ove i rilievi strumentali effettuati (nel caso lastre ed ecografia) non siano autonomamente patognomonici di lesione post traumatica, ove vi sia compatibilità fra l’accertamento e la dinamica lesiva così come rilevata al Pronto Soccorso e in occasione della CTU, il requisito della prova strumentale deve ritenersi integrato (anche a causa della eccessiva onerosità ed inutilità di esami e accertamenti alternativi, come tac e risonanza magnetica). Deve essere liquidato poi il danno morale (che, nel caso di avanzata gravidanza della danneggiata, può essere adeguato al rialzo al 40% del biologico). Scarica la sentenza: Parenti07

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 marzo 2017, n. 679 est. Avv. Concetta Riverso. I postumi permanenti sono risarcibili anche quando non siano strumentalmente accertabili (visibili) a condizione che l’ esistenza degli stessi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile criteriologia medico legale. La sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo, per effetto del vulnus alla propria integrità psico fisica è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici non ingenti. Scarica la sentenza: Riverso 01

Non solo Bologna: come si risarcisce ex 139 C.d.A. a Padova e Rimini

Tribunale di Rimini, sentenza 24 marzo 2017 n. 341, est. dott.ssa Susanna Zavaglia. L’ interpretazione più plausibile dell’ art. 139 C.d.A., è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l’ affermazione dell’ esistenza del danno in esame sulla base delle sole dichiarazioni della vittima. Per tanto devono ritenersi risarcibili anche i danni che non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’ esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. Nel caso di specie le menomazioni erano sostenute da riscontro strumentale (RX della colonna vertebrale e RM del tratto cervicale) e obiettivi (test di Romberg positivo) con conseguente piena prova del danno.  Il pregiudizio morale va liquidato (nella specie nella misura del 30%) come adeguamento del danno biologico al caso concreto e previa prova desumibile anche da presunzioni semplici. Del pari dovuto il risarcimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale (anche in caso di mancato accordo) ove l’ attività sia stata provata. Scarica la sentenza: Tribunale di Rimini

Tribunale di Padova, sentenza 26 gennaio 2017, n. 242, est. dott. Guido Marzella il termine “visivamente” di cui al comma 3 quater art. 32 L. 27/12 può essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale possono essere ammessi tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’ altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”. Una volta interpretata in tal modo l’ espressione “visivamente” diviene quindi agevole concludere che l’ art. 32 terzo quater richiede univocamente che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma con quello precedente discende che anche il comma ter, relativo in via specifica al danno biologico permamente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’ invalidità temporanea. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il vincolo che deriva al giudice di merito da una sentenza interpretativa di rigetto è soltanto è soltanto negativo, consistente cioè nell’ imperativo di non applicare la norma secondo l’ interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte. Scarica la sentenza: Quanto al danno morale, lo stesso non può in alcun caso ritenersi compreso nel danno biologico  e va liquidato autonomamente in ragione della sua indipendenza ontologica. Scarica la sentenza: Tribuale di Padova

Nuovo Orientamento del Tribunale di Bologna sulla 27/12: l’ Interpretazione della Dott.ssa Alessandra Arceri

Lo scorso 11 marzo si è tenuto presso Medinforma un interessante incontro in occasione del quale giudici, avvocati, medici e medici legali, ciascuno per quanto di loro competenza, hanno potuto discutere delle problematiche di maggiore attualità in relazione alla tematica del risarcimento danni. Particolare interesse ha assunto, in questo contesto di indiscutibile spessore tecnico, l’ intervento della Dott.ssa Alessandra Arceri, Giudice della III Sezione Civile del Tribunale di Bologna, estensore di sentenze di particolare rilievo, che ha avuto l’ occasione (a quanto ci risulta, per la prima volta) di illustrare e chiarire gli indirizzi della sezione. Pubblichiamo il video dell’ intervento, di cui consigliamo visione integrale per l’ esaustività dei temi trattati, e di cui trascriviamo in calce, per comodità dei lettori, la parte relativa alla questione del risarcimento dei danni ex art. 139 C.d.A.:

 

Trascrizione (dal minuto 1′ 16 al minuto 13’20) In riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale, sentenze ed ordinanze che hanno giustamente sottolineato come questa modifica legislativa nasca da una esigenza precisa, vale a dire porre un limite nell’ interesse generale al contenimento dell’aumento di costi di assicurazione, e di porre un limite alla risarcibilità di quelle che sono invalidità cosiddette micro permanenti derivanti dalla circolazione stradale.

Gli stessi criteri sono applicabili anche alla responsabilità medica. La Corte Costituzionale ha preso atto di un fenomeno di mal costume piuttosto diffuso. La sez. III C civile, alla quale appartengo, poco tempo fa era definita con scherno da parte dei colleghi della altre sezioni “la sezione parafanghi”. Io sono fiera di appartenere alla sezione parafanghi. La maggior parte del contenzioso era costituita, fino a poco tempo fa, da richieste di risarcimento in seguito a c.d. tamponamenti (a catena o meno) in cui la classica lesione riscontrata era la distorsione del rachide cervicale. Adesso io non sono una esperta in materia in materia medica clinica. Ho idea che si tratti di una lesione che, per quel che mi è dato capire, interessa sia l’ossatura del collo sia l’ossatura derivante da un violento trauma da sviluppo di energia cinetica, quindi un improvviso stiramento sia della muscolatura del corpo sia delle vertebre. Questa lesione è sicuramente e strumentalmente accertata e accertabile nell’ immediatezza. Perlomeno, per quello che mi è dato vedere, da quello che vedo nelle cause, ci sono sempre degli accertamenti all’ inizio (radiografici ed ecografici) che riescono ad evidenziare l’interessamento della struttura vertebrale e muscolare.

Poi la lesione evolve e il problema, per quello che abbiamo riscontrato in Tribunale, è verificare se, a distanza di tempo, queste lesioni siano esitate di menomazione permanenti oppure no. Quello che è emerso stamattina ai fini del nostro lavoro è che è importante stabilire quello che è lesione e quello che è menomazione. Quello risarcito a titolo di danno biologico cosiddetto permanente è la menomazione, cioè quella lesione dell’integrità pscicofisica che il soggetto riporta per effetto del trauma iniziale e che lo accompagnerà per tutta la sua esistenza, cosa che è diversa, invece, dalla lesione iniziale. L’interpretazione che noi abbiamo dato a questa norma è che oggetto dell’accertamento strumentale-obiettivo (come si esprime al norma comma 3 ter) non dev’ essere la lesione iniziale cioè il momento in cui il paziente si presenta al Pronto Soccorso ma dev’ essere l’esito permanente perché è vero che il comma secondo dell’art. 139 parla di lesione di lieve entità, però è anche vero che il primo ci dice che il danno biologico è costituito dalla lesione, quindi è la legge che, a proposito del danno biologico, si esprime in termini di lesione in senso di menomazione, non lesione nel senso di trauma iniziale.

E’ questo accertamento che va fatto con metodologia obiettiva e strumentale. Questa mia sentenza del maggio 2016 ha fatto molto scalpore perché io ho chiarito questo concetto, vale a dire che vi era stata una perizia sibillina (nel senso che si dava conto dell’accesso del soggetto al P.S. con riscontro strumentale perché nel caso di specie c’era stata una ecografia della distorsione del Rachide cervicale e a distanza di due-tre anni la visita del medico legale il quale dice “riconosco un pregiudizio dell’1,5% in quanto il soggetto mostra esiti di distorsione del rachide cervicale”).

Allora mi vorrai dire come sono riscontrati questi esiti di distorsione del rachide cervicale? Perché è anche riduttivo concentrarsi su quell’ aggettivo “strumentale” che è impiegato dalla norma. In realtà la norma (e c’è una sentenza del Tribunale di Padova molto precisa sul proposito), non muta il criterio di accertamento che costituisce il cardine della medicina legale, perché il comma 3 quater parla di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Ora, l’accertamento medico legale, cosi come definito dalla legge, può consistere in tre metodologie: quella visiva, quella clinica e quella strumentale.
L’accertamento visivo è una cicatrice, che è una lesione visibile. L’accertamento clinico è quello che il medico legale può fare nella classica visita legale: non a caso il termine “visita” ha la stessa radice di “visivamente”.

Cosa si può fare durante la visita? Degli accertamenti che danno il riscontro obiettivo della lesione (ad esempio la lesione della muscolatura può essere accertata dietro palpazione, impossibilità di fare movimenti…): questo è un accertamento clinico che risponde ai criteri normativi.

Poi c’è l’accertamento strumentale.

L’ errore in cui non bisogna cadere leggendo la mia sentenza è che l’unico accertamento possibile sia quello strumentale, perché vorrei chiarire che questo comma 3 ter, laddove parla di accertamento clinico strumentale obiettivo non intende il solo accertamento strumentale, ma intende riferirsi all’ accertamento medico legale come tradizionalmente inteso.

Quello che si è voluto evitare con questo intervento normativo è che si attribuissero dei punti di invalidità permanente sulla base di mere allegazioni del paziente. Il paziente arriva dal medico legale in sede di visita peritale e dice “mi fa male qui, mi fa male là”. L’ intervento ha voluto dire che questo non basta, perché occorre che se ci sono degli esiti permanenti il medico li accerti e ne dia conto in relazione sulla scorta di questo tipo di accertamento. Laddove non sia possibile e quindi il danno venga meramente prospettato dal paziente a livello soggettivo, non è risarcibile.

Anch’io sono d’accordo che i colleghi nella sentenza della Cassazione la 18773/2016 abbiano fatto un po’ un fricandò. Mi dispiace per l’autorevolezza dell’estensore, ma si parte esaminando una fattispecie che non c’entra niente (perché si parlava di un danno da invalidità temporanea, un danno che ha un decorso e criteri del tutto differenti, perché lo stesso art. 32 comma 3 ter  ci dice che queste limitazioni riguardano solamente il danno biologico permanente. per quello temporaneo, valgono ovviamente su diversi criteri: se il soggetto va al pronto soccorso e gli viene diagnosticata la classica distorsione al rachide cervicale (perché oggi ce l’abbiamo con quella) porta il collare quattro mesi, nessuno dice che quel collare non sia stato portato quattro mesi e che il soggetto non abbia diritto al risarcimento della invalidità temporanea totale o parziale che dir si voglia.

L’ invalidità temporanea a quel soggetto non gliela toglie nessuno e non si richiede neanche l’accertamento strumentale perché la norma non lo richiede per quel tipo di invalidità. Quindi quello che la Cassazione ha detto è stato un fuor d’opera, nel senso che non gli era richiesto di fare riferimento alle norme che disciplinano una fattispecie completamente diversa. E con questo spero di essere stata chiara sul concetto di risarcibilità della micro permanente.

Giudice di Pace di Bologna: Ecografia ed Accertamento Strumentale

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2017 n. 535 est. Avv. Pederzoli: per quanto l’ accertamento ecografico confermi direttamente i sintomi e la sofferenza e solo indirettamente la lesione, lo stesso è valido al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla L. 27/12. Ne consegue che, in presenza della conferma di tale esame strumentale, è possibile liquidare al danneggiato il risarcimento del danno da invalidità permanente, oltre che della temporanea e del danno da sofferenza. Scarica la sentenza: Pederzoli-04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 febbraio 2017, n. 589 est. Avv. Poli Camagni: si conferma che l’ ecografia con referto del seguente tenore: “lesione muscolare da contusione strappo di terzo grado del diametro di oltre 20 mm. in corrispondenza del vasto interno con disinserzione prossimale subtotale dello stesso ed estesa infiltrazione ematica circostante con ematoma fluido di circa mm. 10×20” è da considerarsi conferma strumentale della lesione, valido presupposto per la liquidazione del danno fisico permanente. Scarica la sentenza: Poli-camagni-01

Giudice di Pace: l’ Osservazione diretta vale Accertamento Strumentale

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 15 febbraio 2017 n. 464. Est. Avv. Azzaroli Sulla dibattuta questione della necessità dell’accertamento strumentale in presenza di lesioni di lieve entità soggette alla disciplina dell’ art. 139 C.d.A. interviene la sentenza Giudice di Pace di Bologna, 20 gennaio 2017, n. 464, est. Avv. Mariavittoria Azzaroli che, con motivazione stringata ma interessante, equipara all’ accertamento strumentale l’ osservazione diretta delle conseguenze menomative del trauma. In particolare, nel caso di specie, il CTU aveva osservato “maggiori limitazioni funzionali alla spalla destra comparativamente esaminata con quella sinistra”. Su questa base il Giudice di Pace perviene alla liquidazione del risarcimento da invalidità permanente. Scarica la sentenza: Azzaroli-03

Si ringrazia lo studio Legale avv. Pietro Caputo per la segnalazione