Giudice di Pace di Imola, sentenza 19 ottobre 2018, n. 296 est. Parenti. In caso di polizza infortuni coesistente con il diritto, da parte del danneggiato, a percepire il risarcimento del terzo deve rispettarsi il principio indennitario (ovvero il trattamento complessivo ricevuto dal danneggiato non può eccedere il valore del risarcimento dovuto). Tuttavia la detrazione esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l’ assicurazione copre il danno da perdita di capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito solo un danno biologico (danno non patrimoniale) nessuna detrazione sarà possibile. Scarica la sentenza: Parenti 08