Costo Orario di Riparazione, Onorari Stragiudiziali e Giudiziali

Tribunale di Bologna, sentenza 19 ottobre 2017 n. 17.673, est. Dott.ssa Anna Maria Drudi. L’ art. 145 C.d.A. subordina la proponibilità della domanda giudiziale al rispetto degli oneri richiesti dall’ art. 148 C.d.A. In questi oneri non è ricompresa la trasmissione della constatazione amichevole, che ha l’ unica finalità di accorciare i tempi di liquidazione dati all’ assicuratore. In ordine alla riparazione del danno all’ autoveicolo, il parametro che può assumersi al fine di verificare la sua congruità è il tariffario depositato presso la Camera di Commercio dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative. Quanto alla spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione del veicolo, tale spesa va provata tramite fattura: ove sia soddisfatta tale prova essa deve essere risarcita. Lo stesso dicasi della spesa sostenuta per l’ assistenza stragiudiziale ricevuta dal danneggiato, da riconoscersi in via presuntiva tenuto anche conto che (nel caso di specie) non si versava in una procedura di “risarcimento diretto” e la spesa in questione era modesta (€ 420,00 su una sorte capitale di € 3839,00). Scarica la sentenza: Drudi

Gidice di Pace di Bologna, sentenza 5 ottobre 2017, n. 2.953, est. Avv. Federica Poli Camagni. Ove, in tema di RC auto, successivamente alla notifica di atto di citazione in giudizio, ma prima della prima udienza, la compagnia assicuratrice convenuta provveda all’ invio di un assegno integralmente satisfattivo della sorte capitale, ma non delle spese difensive, le stesse devono essere liquidate dal giudice (il riferimento è a Cass. Civ. Ordinanza 6422/17). Scarica la sentenza: Poli Camagni

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Riconoscimento Onorari Stragiudiziali Con Nota Pro Forma

Riceviamo dai colleghi Avv. Giancarlo Armenia ed  Avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 7 luglio 2017, n. 2.616 est. avv. Poli Camagni. “In caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l’ attività stragiudiziale prestata dal una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’ esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l’ onere di dimostrare di aver effettivamente sostenuto il relativo esborso.” (Cass. Civ. Ordinanza 13 marzo 2017, n. 6.422). Ove l’ esborso sia carente di prova documentale (fattura) il Giudice, apprezzato ogni altro elemento fornito al fine di dimostrare l’ effettività dell’ opera prestata in sede stragiudiziale, procede con una quantificazione equitativa. Scarica la sentenza: Poli Camagni

Spese di Assistenza stragiudiziale

Proponiamo tre sentenze che esaminano il problema della risarcibilità delle spese di assistenza prestate al danneggiato dall’ avvocato e dal patrocinatore nella fase precedente il giudizio.

La sentenza Giudice di Pace di Bologna, 17 maggio 2017 n. 1746, est. Avv. Antonio Pederzoli, considera tali spese non solo “astrattamente risarcibili, in quanto necessarie”, ma altresì liquidabili anche in mancanza di specifica allegazione documentale. Scarica la sentenza: Pederzoli

La sentenza Giudice di Pace di Bologna, 17 maggio 2017, n. 1747 est. Avv. Federica Poli Camagni estende la risarcibilità non solo alle spese di assistenza stragiudiziale (nello specifico caso dimostrate con fattura) ma anche a quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. precedenti il giudizio di merito. Scarica la sentenza: Poli Camagni.

Infine la sentenza Giudice di Pace di Bologna, 19 aprile 2017, n. 1393, est. Avv. Stefania Trincanato effettua una esauriente ricognizione della tematica, e perviene alla soluzione favorevole al danneggiato sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 2775/06 e 26.973/08). Scarica la sentenza: Trincanato

Accertamento Strumentale e Giudice di Pace: facciamo il Punto

E’ passato ormai un anno dalla virata giurisprudenziale della terza sezione del Tribunale di Bologna (presentata e precisata dalla dott.ssa Alessandra Arceri lo scorso 11 marzo). Un periodo di tempo sufficiente a consentire ai Giudici di Pace (statisticamente più interessati dalla problematica) di fare i conti con le problematiche sollevate dal Tribunale, fornendo la propria interpretazione della norma. Volendo quindi trarre un bilancio possiamo dire che ad un primo momento di smarrimento, che ha lasciato troppo spazio alle tesi assicurative, secondo cui “i danni non si pagano più”, è subentrata una fase più matura, in cui i Giudici hanno ritenuto opportuno valorizzare al massimo gli accertamenti strumentali esistenti e possibili in relazione a danni che da sempre si rilevano principalmente sulla base del dato clinico. Possiamo quindi dire che lo stato dell’ arte è il seguente: mentre le menomazioni rilevate sulla base delle semplice narrazione soggettiva del danneggiato non possono essere ristorate con il risarcimento di un danno permanente, quelle supportate dal dato clinico al momento della consulenza d’ ufficio (a mente di Cass. Civ. 18.773/16) ed (eventualmente…) confermate dalle risultanze di un accertamento strumentale effettuato nell’ immediato devono essere rimborsate. Come evidenziato dalla rassegna che segue questo indirizzo è ormai fatto proprio dalla giurisprudenza quasi unanime dell’ ufficio.

Abbiamo già pubblicato su questo sito le pronunce della dott.ssa Riverso, dell’ avv. Parenti, dell’ avv. Pederzoli, dell’ avv. Poli Camagni, dell’ avv. Azzaroli. Segnaliamo ora recenti sentenze dell’ Avv. Niutta (gentilmente inviata dal collega Alessandro Soffritti),

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 dicembre 2016 n. 1.238/17, est. Avv. Niutta: il comma 3 quater dell’ art. 32, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità predicata dagli articoli 138 e 139 C.d.A., che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale, esplicando entrambe le norme, senza differenze sostanziali fra loro, i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati fra loro né unitariamente intesi). Il danno biologico da invalidità permanente, pertanto, può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale. circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale. Scarica la sentenza: Niutta 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 aprile 2017, n. 1388 est. dott. Francesco Fiore: L’ esistenza di referti strumentali compatibili con l’ accertamento clinico è sufficiente (come da sentenza Tribunale di Bologna, 20.788/16 est. Iovino) per ritenere soddisfatto il requisito posto dalla legge “nonostante il contrario avviso del CTU”. In particolare “l’ accertamento radiologico eseguito in Pronto Soccorso, nell’ ottica del più probabile che non, con riferimento al referto “appiattimento della lordosi cervicale” costituisce segno indiretto della lesione” valutata in perizia. Il danno va quindi quantificato con liquidazione dellaPoli Camagni 01 invalidità permanente riconosciuta. Scarica la sentenza: Fiore 04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 maggio 2017, est. Avv. Federica Poli Camagni: L’ espressione visivo-clinico-strumentale non è altro che un’ ellissi per esprimere il concetto di “accertamento medico legale” come si evince chiaramente dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Civ. 26 settembre 2016, n. 18.773). Ove l’ analisi medico legale riscontri positivamente la lesione denunciata, l’ accertamento della lesione del bene salute non è presunto sulla base di una mera sintomatologia soggettiva, ma è verificato obiettivamente in contraddittorio tra tutte le parti ed i loro consulenti. Scarica la sentenza:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 settembre 2016, n. 755/17, est. Avv. Ferdinando Adrianelli. Ove il danno sia accertato in sede clinica non solo merita in ristoro pieno (anche in termini di invalidità permanente) ma la resistenza della compagnia è contegno tale da richiedere la condanna ex art. 96 c.p.c., terzo comma. Scarica la sentenza: Adrianelli 03

Riteniamo in conclusione riassuntiva dell’ orientamento complessivo sopra descritto e in qualche modo “manifesto” dello stesso (data la ricchezza e la persuasività delle argomentazioni addotte la seguente pronuncia), la seguente (gentilmente inviata dal collega Giorgio Bacchelli):

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2016, n. 1.103/17 est. Avv. Trincanato L’ accertamento strumentale essendo sempre “operatore dipendente” è accertamento a sua volta mediato dalle competenze cliniche. Con riferimento ai commi 3 ter e 3 quater art. 32 L. 27/12 deve optarsi per una lettura congiunta: ci sono menomazioni accertabili clinicamente, altre strumentalmente. Dichiarare risarcibili solo le seconde crea un vuoto di tutela anticostituzionale. Le pronunce della Corte Costituzionale deve essere letta unitamente a quelle (di tenore opposto) della Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, che in questo caso prevalgono. Del resto esigenze di risparmi di spesa sconsigliano di esigere dal danneggiato l’ esecuzione di accertamenti ulteriori ed onerosi effettuati a soli fini difensivi. Il danno morale deve essere liquidato nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 dell’ art. 139 C.d.A.. Le spese sostenute per l’ assistenza stragiudiziale sono spese legali extraprocessuali, collegate alla responsabilità gravante sulla parte, che negando all’ altra un diritto al risarcimento, costringe la controparte a valersi dell’ assistenza di un avvocato in sede stragiudiziale. Scarica la sentenza: Trincanato 03

 

Giudice di Pace di Bologna: Ecografia ed Accertamento Strumentale

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2017 n. 535 est. Avv. Pederzoli: per quanto l’ accertamento ecografico confermi direttamente i sintomi e la sofferenza e solo indirettamente la lesione, lo stesso è valido al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla L. 27/12. Ne consegue che, in presenza della conferma di tale esame strumentale, è possibile liquidare al danneggiato il risarcimento del danno da invalidità permanente, oltre che della temporanea e del danno da sofferenza. Scarica la sentenza: Pederzoli-04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 febbraio 2017, n. 589 est. Avv. Poli Camagni: si conferma che l’ ecografia con referto del seguente tenore: “lesione muscolare da contusione strappo di terzo grado del diametro di oltre 20 mm. in corrispondenza del vasto interno con disinserzione prossimale subtotale dello stesso ed estesa infiltrazione ematica circostante con ematoma fluido di circa mm. 10×20” è da considerarsi conferma strumentale della lesione, valido presupposto per la liquidazione del danno fisico permanente. Scarica la sentenza: Poli-camagni-01