Giudice di Pace di Imola, sentenza 19 ottobre 2018, n. 296 est. Parenti. In caso di polizza infortuni coesistente con il diritto, da parte del danneggiato, a percepire il risarcimento del terzo deve rispettarsi il principio indennitario (ovvero il trattamento complessivo ricevuto dal danneggiato non può eccedere il valore del risarcimento dovuto). Tuttavia la detrazione esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l’ assicurazione copre il danno da perdita di capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito solo un danno biologico (danno non patrimoniale) nessuna detrazione sarà possibile. Scarica la sentenza: Parenti 08
Polizze Infortuni
Polizza Infortuni e Danno Biologico RC: NO al Principio Indennitario
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 giugno 2017, n. 2.322 est. Avv. Concetta Riverso. Nella interessante sentenza in esame il Giudice di Pace di Bologna si discosta dall’ orientamento minoritario recentemente adottato dalla Corte di Cassazione (sentenza 13.255/14) in tema di concorrenza fra diritto al risarcimento da responsabilità civile e diritto all’ indennizzo da polizza infortuni. Secondo il Giudice, ove concorrano diritto al risarcimento ed all’ indennizzo “il mancato riconoscimento di un ristoro porterebbe ad una alterazione del sinallagma obbligazionario sicuramente a favore dell’ impresa assicuratrice ed in contrasto con la giurisprudenza (meno recente, ma maggioritaria) secondo la quale il cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno sarebbe possibile, in quanto hanno una diversa fonte)”.
Il risarcimento ha natura legale (ex art. 2043 c.c.) l’ indennizzo ha natura contrattuale, derivante da un contratto con il quale l’ assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere una somma al verificarsi di un determinato evento. Ciò, di fatto, comporta l’ esclusione della compensatio lucri cum damno, che troverebbe applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno (Cass. Civ. 10 maggio 2013, n. 12.248).
Scarica la sentenza: Riverso
Polizze Infortuni: Favor per l’ Assicurato
Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2017, n. 544, est. Fiore: il principio di favore per il danneggiato nei rapporti assicurativi (espresso, fra l’ altro, dall’ art. 1370 c.c. e chiarito nel contenuto da Cass. Civ. 10.596/10) può essere applicato anche in sede di valutazione del danno liquidandosi quindi un indennizzo del 4% in caso per il quale il CTU aveva espresso una valutazione del 3/4 %. Scarica la sentenza: Fiore-04
Si ringrazia lo studio dell’ avv. Alessandro Soffritti per la segnalazione