Pagamento: il Debitore ha diritto di pretendere Assegno circolare o contante

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 4 luglio 2017 n. 2.383 est. Avv. Concetta Riverso. Secondo la Suprema Corte il rifiuto del creditore di accettare un mezzo di pagamento diversi dal contante deve trovare “ragionevole giustificazione” (Cass. Civ. 27.520/08). Tale requisito può essere integrato dalla circostanza che l’ assegno bancario non è un mezzo di pagamento di sicura copertura o dal fatto che il creditore non dispone di conto corrente che gli consenta pronto incasso. In tale caso il creditore ha diritto di esigere pagamento con contanti o con un assegno circolare. Scarica la sentenza: Riverso

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Polizza Infortuni e Danno Biologico RC: NO al Principio Indennitario

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 giugno 2017, n. 2.322 est. Avv. Concetta Riverso.  Nella interessante sentenza in esame il Giudice di Pace di Bologna si discosta dall’ orientamento minoritario recentemente adottato dalla Corte di Cassazione (sentenza 13.255/14) in tema di concorrenza fra diritto al risarcimento da responsabilità civile e diritto all’ indennizzo da polizza infortuni. Secondo il Giudice, ove concorrano diritto al risarcimento ed all’ indennizzo “il mancato riconoscimento di un ristoro porterebbe ad una alterazione del sinallagma obbligazionario sicuramente a favore dell’ impresa assicuratrice ed in contrasto con la giurisprudenza (meno recente, ma maggioritaria) secondo la quale il cumulo fra indennizzo e risarcimento del danno sarebbe possibile, in quanto hanno una diversa fonte)”.

Il risarcimento ha natura legale (ex art. 2043 c.c.) l’ indennizzo ha natura contrattuale, derivante da un contratto con il quale l’ assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere una somma al verificarsi di un determinato evento. Ciò, di fatto, comporta l’ esclusione della compensatio lucri cum damno, che troverebbe applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno (Cass. Civ. 10 maggio 2013, n. 12.248).

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Giudice di Pace di Imola e Bologna su L. 27/12: Assicurazioni ancora KO

Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 marzo 2017 n. 132, est. Avv. Maria Grazia Parenti. La prova strumentale richiesta dalla L. 27/12 stabilisce una irrisarcibilità che comunque va interpretata in modo restrittivo e non estesa oltre il significato letterale della norma. Rimangono quindi risarcibili i casi di compatibilità della diagnosi clinica con quanto emergente  dalle indagini strumentali effettuate e l’ invalidità temporanea. Anche ove i rilievi strumentali effettuati (nel caso lastre ed ecografia) non siano autonomamente patognomonici di lesione post traumatica, ove vi sia compatibilità fra l’accertamento e la dinamica lesiva così come rilevata al Pronto Soccorso e in occasione della CTU, il requisito della prova strumentale deve ritenersi integrato (anche a causa della eccessiva onerosità ed inutilità di esami e accertamenti alternativi, come tac e risonanza magnetica). Deve essere liquidato poi il danno morale (che, nel caso di avanzata gravidanza della danneggiata, può essere adeguato al rialzo al 40% del biologico). Scarica la sentenza: Parenti07

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 marzo 2017, n. 679 est. Avv. Concetta Riverso. I postumi permanenti sono risarcibili anche quando non siano strumentalmente accertabili (visibili) a condizione che l’ esistenza degli stessi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile criteriologia medico legale. La sofferenza soggettiva che la vittima di lesioni risente in modo istantaneo, per effetto del vulnus alla propria integrità psico fisica è suscettibile di ristoro anche in presenza di danni fisici non ingenti. Scarica la sentenza: Riverso 01