Riceviamo dai colleghi Avv. Giancarlo Armenia ed Avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna
Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 7 luglio 2017, n. 2.616 est. avv. Poli Camagni. “In caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l’ attività stragiudiziale prestata dal una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’ esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l’ onere di dimostrare di aver effettivamente sostenuto il relativo esborso.” (Cass. Civ. Ordinanza 13 marzo 2017, n. 6.422). Ove l’ esborso sia carente di prova documentale (fattura) il Giudice, apprezzato ogni altro elemento fornito al fine di dimostrare l’ effettività dell’ opera prestata in sede stragiudiziale, procede con una quantificazione equitativa. Scarica la sentenza: Poli Camagni