Tribunale di Treviso, sentenza 10 ottobre 2017
Nel coordinare il comma 3 ter al comma 3 quater deve infatti ritenersi prevalente la norma di cui a tale ultimo comma, che prevede appunto che il danno biologico venga accertato in via strumentale, ovvero, in via alternativa ma parimenti idonea, valida ed efficace, “visivamente”. Alla disposizione del comma 3 ter va riconosciuto il ruolo, pur essenziale, di richiamo degli operatori del diritto ad una rigorosa applicazione dei criteri di accertamento e quantificazione del danno alla salute, al fine di rifuggire da valutazioni puramente soggettive che non trovano riscontri strumentali o clinici. Dall’ esame delle documentazione sanitaria in atti, analizzata dal CTU, emerge la precisa valutazione della dinamica del sinistro e degli esiti della radiografia del rachide cervico dorso lombare, a fronte dei quali il medico ha ritenuto superfluo sottoporre la periziata ad ulteriori esami strumentali, reputando sufficiente la valutazione clinica della contrattura della muscolatura paravertebrale. E indubbio, quindi, che la micro lesione permanente quantificata in sede di CTU sia frutto di un accertamento diagnostico clinico strumentale effettuato con le modalità raccomandate dalla Suprema Consulta quanto di una valutazione medico legale svolta dal CTU che, con argomentazioni immuni da censure, utilizzando la consueta criteriologia medico legale, ha affermato la compatibilità fra i postumi riscontrati nel danneggiato ed il sinistro.
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 22 febbraio 2018 n. 30
D’ altronde, la sufficienza che l’accertamento sia condotto secondo le leges artis della scienza medico-legale è stata altresì confermata da una condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “In tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, l’art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012, esplica criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, conducenti a una obiettività dell’accertamento riguardante le lesioni e i relativi postumi qualora esistenti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo nonostante il referto medico avesse diagnosticato contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale, guaribili in sette giorni, che, pertanto, non potevano essere ritenute, come fatto dal giudice di merito, affezioni asintomatiche di modesta entità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico)”. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18773 del 26/09/2016).
Tribunale di Parma, sentenza 20 febbraio 2018 n. 256
Nel caso di specie, il CTU nominato, dando atto delle osservazioni del CTP della assicurazione, ha comunque ragionevolmente ricondotto le proprie conclusioni ai criteri ordinanti della scienza medico-legale, affermando che l’ipertensione rilevata del rachide cervicale, seppure non accertabile con un qualche strumento tecnico predefinito, è pur sempre suscettibile di accertamento medico legale. Ne consegue che rimangono intatti i parametri oggettivi cui uniformare il giudizio di sussistenza delle lesioni accertate.
Tribunale di Modena, sentenza 5 marzo 2018 n. 386:
La Corte di Cassazione ha espresso il proprio orientamento anche in epoca recentissima in ordine alla valenza dell’accertamento strumentale in caso di lesioni personali lievi, cd. micro permanenti, cioè di postumi permanenti compresi tra l’1% e il 9%.
L’art. 139 del D.L.gs. 209/2005, (cd. Codice delle Assicurazioni Private), è stato modificato dall’art. 32 comma 3 ter del D.L. 1/2012 convertito con modifiche dalla L. 27/2012 e dall’art. 1, comma 213 D.Lgs. 74/2015 e, infine, dall’art. 1 comma 19 L. 124/2017, che ha disposto che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Le modifiche all’art. 139 C.d.A., ed in particolare quelle relative alla necessità dell’accertamento strumentale, sono state ritenute applicabili anche ai giudizi in corso (Cfr. Cass. n. 18773/2016 e Corte Costituzionale sentenza n. 235/2014). Con la menzionata sentenza, e con riferimento ad un caso analogo a quello per cui si procede, avente ad oggetto l’appello avverso una sentenza di primo grado che non riconosceva la liquidazione del danno biologico per una lesione micro permanente al rachide cervicale da colpo di frusta, in quanto non strumentalmente accertabile, la Suprema Corte ha ribadito che le norme in esame si applicano anche ai giudizi in corso, ed ha precisato che: “..la ratio delle medesime norme va tratta assumendo come punto di riferimento la previsione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 e, in particolare, la previsione del comma 2 dell’art. 139 secondo cui per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”.
Ciò posto ha ulteriormente specificato, in relazione alle novità introdotte nell’anno 2012, come il legislatore abbia inteso sollecitare una prova rigorosa in merito all’accertamento effettivo dell’esistenza delle patologie lamentate, specie quelle di piccola entità contenute entro la soglia del 9%, in considerazione del fatto che tali procedimenti civili, ai fini statistici, sono tra i più numerosi in assoluto.
Tuttavia sottolineando come “Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere – che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale; difatti, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.
E l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza..”
Ciò posto, nel merito della questione attinente a una lesione del rachide cervicale, altrimenti detta colpo di frusta, la Suprema Corte ha precisato che il CTU non può limitarsi ad accertare la predetta lesione sulla base di quanto riferito dal danneggiato in virtù del maggiore o minore dolore percepito, essendo l’esame strumentale, in simili casi, lo strumento dirimente.
Tuttavia, secondo la Cassazione errava il giudice d’appello, limitandosi ad escludere il risarcimento a causa della mancanza dell’accertamento clinico strumentale senza convocare il CTU per chiarimenti o per un eventuale accertamento supplementare, così ponendo a carico del danneggiato un ulteriore onere probatorio che neppure sussisteva nel momento in cui il giudizio fu incardinato e pertanto accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale territorialmente competente in persona di un diverso Magistrato.
Nel caso che ci occupa, considerato l’insegnamento di cui alla su menzionata sentenza con riferimento ai criteri di ragionevolezza dalla Corte indicati, tenuto in adeguato conto il rilievo costituzionale del diritto alla salute, e optando per una interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua, che si impone, appare opportuno valorizzare l’esito dell’accertamento medico agli atti che parla con certezza di postumi permanenti ormai ampiamente stabilizzati e connessi causalmente all’infortunio.
Pertanto, avuto riguardo alla bassissima percentuale indicata (0,5-1%), dovrà riconoscersi all’appellante un risarcimento del danno biologico per i predetti postumi, da quantificarsi nella somma stimata equa di euro 500,00. Tenuti in debito conto i criteri orientativi di riferimento di cui alla Tabella elaborata presso il Tribunale di Milano con riferimento al danno non patrimoniale, dovranno riconoscersi all’Ujkaj le seguenti somme a titolo di risarcimento per: 1) Postumi c.d. micro permanenti, euro 500,00. 2) Invalidità invalidità temporanea al 100% per giorni 1, euro 50,00
3) Invalidità invalidità temporanea al 75% per giorni 7, euro 220,00 4) Invalidità invalidità temporanea al 50% per giorni 10, euro 220,00 5) Invalidità invalidità temporanea al 25% per giorni 10, euro 110,00. Per un totale di euro 1100,00 con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data della liquidazione. Dovrà essere inoltre rimborsata la spesa medica di euro 240,00, pure menzionata e ritenuta congrua dal CTU, potendosi considerare tale quella sostenuta per sottoporsi a visita medica volta all’accertamento della patologia riportata nel sinistro ed alla redazione della relativa relazione. Il danno morale, inteso come pretium doloris, andrà risarcito nella misura equitativa pari ad euro 500,00 essendo innegabile la sussistenza di una sofferenza derivante dal (pur lieve) trauma fisico e psicologico derivato dall’incidente.
Tribunale di Verona, sentenza “gemelle” n. 2532/2016 e 2531/2016 (dott. P. P. Lanni), entrambe del 06.10.2016,
“non appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, invocato dall’appellante (e traente origine da Corte Cost. n. 235/14), secondo cui il comma 3 ter del citato art. 32 (modificativo dell’art. 139 cod ass.) riguarda il danno biologico permanente e richiede, ai fini del suo accertamento, una verifica strumentale, mentre il comma 3 quater dello stesso articolo riguarda il danno da invalidità temporanea e consente, a tini del suo accertamento, anche una verifica visiva, oltre che quella strumentale; ed infatti, come chiarito di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, il citato comma 3 quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità “…predicata dagli arti 138 e 139cod. ass. che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale (ossia il visivo-clinico–strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi” (V. Cass. n. 18773/16); in altri termini, lo scopo perseguito dalla riforma che ha introdotto le due norme è quello di confermare la necessità che la “valutazione medico-legale, costituente il presupposto per il riconoscimento del danno biologico, risponda ad una evidenza scientifica secondo criteri obiettivi, al fine di evitare truffe o risarcimenti ingiustificati; ma, ai fini dell’affermazione dell’oggettività dell’evidenza scientifica, è sufficiente che essa risulti da un’analisi strumentale, o un accertamento clinico o una visita diretta del danneggiato da parte del medico; in questa prospettiva appare evidente che il richiamo ai criteri visivo, clinico e strumentale non può essere inteso come gerarchico o unitario; esso, infatti, è esclusivamente volto ad indicare i metodi che, da soli o congiuntamente, sono idonei a condurre ad un’obiettività dell’accertamento stesso secondo le leges artis; l'”accertamento clinico strumentale obiettivo” di cui al comma 3 ter non può, dunque, essere diverso dal “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” di cui al comma 3 quater; nel caso di specie la CTU disposta in primo grado si è attenuta a tale criterio scientifico, avendo “visivamente” accertato, attraverso la visita diretta della danneggiata, l’esistenza di una lesione (a pag. 3 della relazione medico legale si dà atto che: “rachide cervicale, la rotazione verso dx è ridotta di alcuni gradi, la flessoestensione è limitata, tutti i movimenti appaiono possibili ma cautelati a fine corsa”); non è censurabile quindi la decisione del Giudice di Pace di porre a fondamento delle sue statuizioni la suddetta CTU, con il riconoscimento del danno biologico permanente e temporaneo nei termini indicati dalla relazione peritale”.
il Tribunale di Pisa (dott. M. Viani), con Sentenza n. 158/2017 del 20.02.2017
“non osta al riconoscimento del danno biologico il nuovo testo dell’art. 139 cod. ass. Anche a voler ritenere, con la giurisprudenza costituzionale seguita dalla recente giurisprudenza di legittimità, che tale modifica legislativa si applichi ai giudizi in corso benché l’evento lesivo sia anteriore, si è recentemente precisato: “Invero, il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico–strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)” (Cass., 26.9.2016 n. 18773, che ha ritenuto risarcibile il danno in presenza di contusioni diagnosticate al momento del fatto). Nel caso di specie, si evince dalla relazione peritale che furono riscontrati sulla B. trauma distrattivo del rachide e distorsivo della caviglia, con ipomobilità del rachide, limitazione funzionale della spalla destra alla intra-extrarotazione, cassetto dubbio alla caviglia, e pertanto le lesioni furono suscettibili di accertamento obiettivo”.
Tribunale di Rimini nella sentenza n. 341/2017 del 23.03.2017
(massima) il Tribunale ha operato un espresso richiamo alla statuizione della Suprema Corte sopra menzionata, di nuovo confermando la sufficienza dell’accertamento medico-legale ai fini della liquidazione del danno biologico micropermanente; secondo tale giudice, la ratio che ispirava l’articolo 139 cod. ass., come modificato nel 2012, era semplicemente quella di evitare che l’esistenza del danno alla salute di modesta entità fosse accertato e valutato solo su “supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi”, garantendo che il suo riconoscimento si fondasse su criteri di assoluta e rigorosa scientificità. Ciò, però, non avrebbe potuto significare l’esclusione della risarcibilità dei postumi non accertati strumentalmente (Tac/radiografie), ma che, piuttosto, il loro risarcimento era possibile “a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”.
Tribunale di Padova, sentenza 26 gennaio 2017, n. 242, est. dott. Guido Marzella
Il termine “visivamente” di cui al comma 3 quater art. 32 L. 27/12 può essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica, riguardo al quale possono essere ammessi tutti i criteri della semeiotica, essendo tra l’ altro pacifico che il riscontro “strumentale” sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello “obiettivo”. Una volta interpretata in tal modo l’ espressione “visivamente” diviene quindi agevole concludere che l’ art. 32 terzo quater richiede univocamente che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, requisito peraltro richiesto anche in passato. E da una lettura coordinata di tale comma con quello precedente discende che anche il comma ter, relativo in via specifica al danno biologico permamente, richieda semplicemente, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale, non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per l’ invalidità temporanea. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il vincolo che deriva al giudice di merito da una sentenza interpretativa di rigetto è soltanto è soltanto negativo, consistente cioè nell’ imperativo di non applicare la norma secondo l’ interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte. Scarica la sentenza: Quanto al danno morale, lo stesso non può in alcun caso ritenersi compreso nel danno biologico e va liquidato autonomamente in ragione della sua indipendenza ontologica. Scarica la sentenza: Tribuale di Padova
Ferrara sentenza 8 novembre 2017:
Il c.t.u. osserva che le lesioni riportate da M. a seguito del sinistro, sono state sottoposte ad accertamento “clinico-obiettivo” presso struttura nosocomiale pubblica (v. documentazione sanitaria pag. 3 elaborato peritale). La risonanza magnetica rileva che la situazione della cervicale non è integra, e l’esame obiettivo condotto dal medico conferma la lesione (v. pag. 3-4 dell’elaborato peritale).
E quindi ampiamente soddisfatto il criterio di cui all’art. 139 co. 2 codice delle assicurazioni. La norma predetta esige che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico
legale, e quindi dal Giudice, secondo criteri rigorosi, che abbiano un fondamento obiettivo, senza che sia possibile fondare l’affermazione dell’esistenza del danno sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su mere ipotesi.
Tribunale di Pordenone sentenza 22 aogosto 2017:
Al riguardo giova premettere che il D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012 , novellando l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005 ), ha posto una forte limitazione ai mezzi di prova relativi alle lesioni di lieve entità, disponendo la risarcibilità del danno biologico permanente solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo. Nonostante ciò, ai fini dell’imprescindibile accertamento obiettivo delle lesioni di lieve entità riportate in un
sinistro stradale e degli eventuali postumi, si può impiegare uno tra i diversi criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, ossia i criteri visivo, clinico e strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le
leges artis (cfr. Cass. civ. 18773/2016). Per tale motivo, si incorrerebbe in errore di sussunzione se, non essendovi valide ragioni per ritenere inattendibile un referto medico, si escludesse la risarcibilità del danno biologico temporaneo e/o permanente nonostante che detto referto abbia diagnosticato la presenza di lesioni suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico.
Tribunale di Milano sentenza 8 aprile 2016 n. 4461:
“Parimenti da rigettare è l’altro motivo di appello, cui ha replicato l’odierno appellato, che si incentra sulla pretesa contrarietà del riconosciuto danno biologico alle disposizioni di cui all’art. 139 CDA laddove dispone che le lesioni di lieve entità non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente se non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Al riguardo devono essere disattese le censure sul punto posto che in atti vi è il riscontro del pronto soccorso in data 17.4.2010 ove anche a seguito di RX fu posta diagnosi di trauma distorsivo rachide cervicale. Ulteriormente il CTU dr. Basile, nell’ambito dell’accertamento medico ha potuto riscontrare una modica contrattura della muscolatura paravertebrale e escursioni articolari ridotte agli estremi gradi delle rotazioni laterali, dovendosi disattendere la deduzione secondo cui “l’accertamento clinico strumentale obiettivo “di cui parla il legislatore sia esclusivamente l’accertamento effettuato con strumenti tecnici, ben potendo esser tale accertamento strumentale eseguito dallo stesso medico, sulla base della visita eseguita”